Tag: cdf (prev.) art. 56

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi: la Cassazione conferma in via cautelare la giurisprudenza del CNF

    Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare di Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò, sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, per “evidente mancanza di fumus”,  giacché “l’organo disciplinare si è premurato di esaminare, del tutto correttamente, e senza incorrere nei vizi denunciati in questa sede, i fatti addebitati”).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Travaglino), SS.UU, ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 30 novembre 2015, n. 182, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 30 novembre 2015, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 11 novembre 2015, n. 165, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27.

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui l’Avvocato, non adempiendo ad obbligazioni titolate giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 46

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 18, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 30 novembre 2015, n. 182, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 30 novembre 2015, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 11 novembre 2015, n. 165, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27.

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui l’Avvocato, non adempiendo ad obbligazioni titolate giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 18

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 30 novembre 2015, n. 182, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 30 novembre 2015, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 11 novembre 2015, n. 165, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27.

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui l’Avvocato, non adempiendo ad obbligazioni titolate giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 30 novembre 2015, n. 182, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 30 novembre 2015, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 11 novembre 2015, n. 165, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27.

  • La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 266

    NOTA.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tinelli), sentenza del 24 settembre 2015, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 settembre 2015, n. 145, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 141, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. De Giorgi), sentenza del 14 marzo 2015, n. 59, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 17 luglio 2014, n. 94.

  • La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poichè in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. De Giorgi), sentenza del 14 marzo 2015, n. 59

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 17 luglio 2014, n. 94.

  • La rilevanza deontologica dell’inadempimento alle obbligazioni assunte

    Il comportamento dell’avvocato che non adempia le obbligazioni assunte, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dalla notorietà pubblica dei fatti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 210

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 57, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 aprile 2014, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 12; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 208; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Pisano), sentenza del 15 marzo.

  • La rilevanza deontologica dell’inadempimento alle obbligazioni assunte

    Il comportamento dell’avvocato che non adempia le obbligazioni titolate, subendo la notifica di atti di precetto in vista dell’esecuzione forzata di sentenze di condanna, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dalla notorietà pubblica dei fatti, poiché la sua immagine risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (giudici, ufficiali giudiziari, colleghi).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 57, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 aprile 2014, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 12; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 208; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Pisano), sentenza del 15 marzo.

  • La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 17 luglio 2014, n. 94.

  • La rilevanza disciplinare dell’inadempimento alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi

    Anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, l’avvocato deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi, adempiendo alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (Nel caso di specie, il professionista aveva omesso il versamento del canone di locazione, rendendosi difficilmente reperibile pur dopo aver raggiunto un accordo transattivo poi disatteso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Allorio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 11