Tag: cdf (prev.) art. 55

  • Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e del Personale – Direzione Generale per le Politiche Abitative, con nota del 22 ottobre 2013 Prot. n. 0012342, ha richiesto parere in ordine alla ammissibilità di una dichiarazione di assenza di ragioni di incompatibilità rilasciata da un componente di un collegio arbitrale in materia di lavori pubblici, laddove risulti che la difesa della parte, che ha proceduto alla sua designazione, è affidata ad altro avvocato associato nel medesimo studio professionale.

    Osserva la Commissione che il quesito dell’amministrazione rimettente implica un duplice ordine di considerazioni: il primo, in relazione al rapporto associativo intercorrente tra l’arbitro ed il difensore della parte che la nomina ha disposto e, il secondo, con riguardo al contenuto della dichiarazione resa dall’arbitro circa l’assenza di cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico.
    Entrambi i profili vanno considerati a presidio dei principi generali di indipendenza e di imparzialità – i quali si traducono in regole specifiche ed ineludibili di condotta – che devono caratterizzare l’esercizio della funzione arbitrale rispetto alle parti del procedimento e nei cui confronti l’arbitro opera pariteticamente quale mandatario.
    Né il codice di procedura civile – il cui art. 815 non contempla la fattispecie tra i casi tipici di ricusazione – né il Decreto Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 offrono spunti precettivi; soccorre, invece, il Codice deontologico forense, il cui art. 55, valorizzando nel preambolo i doveri di probità, correttezza, imparzialità ed indipendenza dell’arbitro, prescrive espressamente nel suo canone II che “L’avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali”; ad ulteriore presidio del rigore della anzidetta disposizione, il richiamato canone impone, altresì, all’avvocato-arbitro di rappresentare, comunque, chiaramente “alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico”.
    Il Codice deontologico forense pone, dunque, un divieto che, nel caso di specie, avrebbe dovuto impedire l’accettazione della nomina ad arbitro con conseguenze che attengono al sindacato deontologico circa la legittimità del comportamento del professionista.
    Rilievo analogamente deontologico assume, sotto concorrente profilo, anche il contenuto della dichiarazione resa dall’arbitro in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità all’accettazione dell’incarico, ove venga taciuta la circostanza (invero assorbente nella prospettiva del precetto deontologico sopra riferito) del rapporto associativo corrente tra l’arbitro stesso ed il difensore della parte.
    Nei termini su esposti è il richiesto parere.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 11 dicembre 2013, n. 124

    Quesito n. 343, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

  • Avvocato – Norme deontologiche – Arbitrato – Doveri di imparzialità e indipendenza – Rapporti con il difensore delle parti – Violazione – Fattispecie

    L’art. 55 c.d.f., anche a seguito delle più recenti modifiche che pur hanno mantenuto sostanzialmente invariata la regola disciplinare ed una indicativa e non tassativa tipizzazione dell’illecito nei canoni complementari, enuncia un principio che impone l’indipendenza e l’imparzialità dell’arbitro, senza distinzione né tra arbitro rituale e irrituale, né tra il ruolo di presidente o di arbitro di parte, cosicché l’arbitro non soltanto deve essere indipendente e imparziale, ma deve anche apparire tale, perché possa svolgere la sua funzione in un ruolo di terzietà, con il necessario distacco dalle parti e dai loro difensori. Inoltre, i doveri di dignità e decoro (art. 5 c.d.f. e art. 12 legge professionale) impongono a chi è chiamato a svolgere tali funzioni di evitare comportamenti virtualmente idonei a pregiudicare l’immagine di un ruolo che, anche per il rilievo pubblicistico che l’ordinamento gli attribuisce, deve garantire alla società e ai cittadini, oltreché alle parti, la massima affidabilità ed imparzialità nell’applicazione della legge e nella attuazione della giustizia. Costituiscono pertanto circostanze intrinsecamente incompatibili con i doveri imposti all’arbitro dalle suddette norme deontologiche la condivisione dei locali dello stesso studio con il difensore delle parti, la nomina proveniente dalle parti con l’assistenza dello stesso difensore, il rapporto personale già esistente tra difensore e arbitro con il matrimonio celebrato subito dopo la nomina ad arbitro e prima della costituzione del Collegio, nonché il successivo mantenimento dell’incarico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 5 marzo 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 2 novembre 2010, n. 196

  • Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Dovere di indipendenza – Avvocato nominato arbitro – Precedente rapporto di clientela con una delle parti – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma la funzione di arbitro pur avendo avuto o avendo rapporti professionali con una delle parti in causa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 12 gennaio 2005).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PERFETTI), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 189

  • Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Dovere di indipendenza e imparzialità – Avvocato nominato arbitro – Difesa della parte in altro procedimento – Violazione articolo 55 c.d.f. – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di indipendenza e imparzialità, l’avvocato che assuma la funzione di arbitro pur essendo il difensore di una delle parti in altro procedimento, a nulla rilevando che egli in realtà non abbia svolto funzioni difensive ma sia stato un semplice domiciliatario. (Nella specie la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 8 novembre 2002).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 10 novembre 2004, n. 269

  • Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di indipendenza – Avvocato nominato arbitro – Incarichi pregressi e successivi con una delle due parti – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e autonomia propri della classe forense l’avvocato che, nominato arbitro unico, non comunichi di aver assunto in precedenza un incarico professionale da una delle due parti in causa, ma anzi, successivamente alla nomina, assuma altro incarico professionale dalla medesima parte. (Nella specie è stata confermata la sanzione disciplinare della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 11 luglio 2000).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 8 novembre 2001, n. 229

  • Art. 55 – Arbitrato.

    L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
    I. L’avvocato non può assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti né, comunque, se ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 815, primo comma, del codice di procedura civile.
    II. L’avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
    In ogni caso l’avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.
    III. L’avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:
    – ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
    – non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
    – non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.
    IV. L’avvocato che ha svolto l’incarico di arbitro non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
    a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
    b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
    Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.