Costituisce violazione dell’art. 54 del codice deontologico forense, con riferimento ai doveri di cui all’art. 53, il comportamento dell’avvocato che consente di svolgere l’incontro di mediazione presso il proprio studio, che si intrattiene con il mediatore privatamente in concomitanza con l’incontro di mediazione e che intesse rapporti professionali con il mediatore, così mettendone in discussione la terzietà. Il detto comportamento costituisce altresì violazione dell’art. 9 del codice deontologico forense con riferimento all’obbligo di indipendenza nello svolgimento dell’attività professionale (u.s.).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 187 del 7 maggio 2026