Il COA di Cesena ha sottoposto al CNF il seguente quesito: “se sia possibile concedere l’abilitazione al patrocinio ad un praticante Avvocato che rivesta lo status di dipendente pubblico (Maresciallo dei Carabinieri) la cui attività di servizio sia sospesa a tutti gli effetti poiché in aspettativa per dottorato di ricerca senza borsa di studio ed in assenza di ulteriori cause di incompatibilità.”

Su analogo quesito la commissione consultiva si è già pronunciata con parere del 28.03.2012 n. 20, a richiesta del COA di Sciacca, concludendo in senso negativo. La differenza tra il quesito posto dal COA di Sciacca e quello oggi formulato dal COA di Forlì Cesena consiste nel fatto che l’aspirante all’iscrizione nel registro dei praticanti […]

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L’Ordine di Sciacca chiede se sia consentita l’iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati senza abilitazione al patrocinio di un soggetto il quale presti servizio quale dipendente presso la Sezione di P.G. Carabinieri della Procura della Repubblica di Palermo con la qualifica di P.G. e dichiari che espleterà pratica legale soltanto in materia civile e/o amministrativa.

La questione dell’iscrizione tra i praticanti avvocati di soggetti che svolgano al momento funzioni di pubblica sicurezza ha fatto oggetto, come noto, di ripetuti pronunciamenti, tanto del Consiglio in sede giurisdizionale quanto della Commissione consultiva. Si deve senz’altro confermare il precedente e consolidato orientamento della Commissione che ravvisa nell’appartenenza alle forze dell’ordine un elemento ostativo […]

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Il COA di Milano ha chiesto di sapere se, a parere di questo Consiglio, un dipendente comunale, collocato in aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato di consigliere comunale, possa essere iscritto all’Albo degli Avvocati ai sensi dell’art. 18 della Legge 4 novembre 2010 n. 183, altrimenti definita “Collegato lavoro”.

La previsione succitata consente ai dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa “senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.” (comma 1); al comma 2, poi, specifica che durante il periodo di aspettativa “non si applicano le disposizioni in tema di […]

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