Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che consenta la stampa di una inserzione che pubblicizzi una sorta di consulenza gratuita negli uffici del giornale e nell’ambito di tale consulenza, dopo aver ricevuto un cliente presso la sede del periodico fissi con lo stesso un altro appuntamento presso il proprio studio, iniziando una attività professionale in suo favore senza informarlo sulla onerosità della prestazione e chiedendo successivamente il pagamento del compenso dovuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 giugno 2003).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Rapporti con i magistrati – Dovere di difesa – Diffida a magistrato – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, travalicando i limiti della difesa diligente, diffidi pretestuosamente un magistrato a compiere qualsiasi atto nei confronti del proprio cliente. (Nella specie, è stata confermata la sanzione dell’avvertimento nei confronti dell’avvocato che indicando pretestuosamente il P.M. quale responsabile di una azione ingiusta, per la quale chiedeva il risarcimento per il proprio cliente, lo diffidava, in quanto debitore del proprio assistito, dal compiere qualsiasi atto nel procedimento aperto a carico di quest’ultimo). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 26 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 5 luglio 2004, n. 147
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Dovere di correttezza e probità – Dovere di riservatezza – Dichiarazioni alla stampa enfatizzanti l’attività svolta – Pubblicità ingannevole – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che in numerosi articoli di stampa enfatizzi la propria attività professionale e le proprie competenze, autoreferenziandosi specialista in alcuni settori, spendendo il nome dei clienti e rilasciando dichiarazioni, relative all’attività svolta, che avrebbero dovuto rimanere riservate. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovereto, 9 ottobre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 190
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Atteggiamenti intimi e sconvenienti con detenuto – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che venga sorpreso in atteggiamento intimo e sconveniente con un detenuto, suo cliente, durante un colloquio tenuto in qualità di difensore presso la casa circondariale. (Nella specie in considerazione del fatto che l’avvocato si era attivato per tenere riservata l’effusione la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi sei a mesi tre). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Voghera, 10 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PACE), sentenza del 16 marzo 2004, n. 42
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Avvocato – Norme deontologiche – Vita privata – Omesso adempimento delle obbligazioni assunte – Illecito deontologico.
L’avvocato che ometta di pagare il compenso spettante ad un collega per la prestazione svolta in suo favore pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità a cui ciascun professionista è tenuto anche nelle vicende della sua vita privata. (Nella specie, in considerazione della diversa qualificazione giuridica da attribuire all’illecito disciplinare, rientrante in una violazione relativa alla vita privata e non al rapporto di colleganza, e delle obiettive difficoltà economiche, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 15 maggio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PETIZIOL), sentenza del 11 aprile 2003, n. 68
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di diligenza e probità – Rapporti con la parte assistita – Dichiarazione falsa su esito di sentenza – Richiesta illegittima di somme per la registrazione – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che dichiari falsamente l’emissione e l’esito favorevole di una sentenza e chieda denaro per la registrazione della stessa; falsificando altresì la ricevuta di versamento della tassa di registro, riferita ad altro contratto. Né vale la giustificazione che il fatto sarebbe stato posto in essere da un collaboratore di studio, neppure esattamente individuato, quando risulti comunque la mancanza di ogni controllo e la partecipazione diretta ai rapporti con la parte assistita. (Nella specie anche in considerazione dei buoni precedenti e della volontà di ravvedimento, la sanzione della radiazione dall’albo è stata sostituita dalla sanzione della cancellazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 marzo 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ALPA), sentenza del 28 novembre 2000, n. 221
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di diligenza, probità e dignità – Trattenimento somme – Illecito deontologico – Sussiste.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante ed in contrasto con i doveri di diligenza, probità e dignità, l’avvocato che trattenga, confondendole con le proprie disponibilità, notevoli somme riscosse per conto del mandante. (Nella specie considerato che tale comportamento ha portato all’instaurazione di un procedimento penale per appropriazione indebita è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi cinque). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Cosenza, 6 giugno 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. VINATZER), sentenza del 14 ottobre 1997, n. 126
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Dovere di decoro e dignità – Vita privata – Rilevanza – Sussiste.
L’avvocato è tenuto ad osservare i principi della dignità e del decoro in ogni momento della sua vita privata, ed il consiglio dell’ordine ha il dovere di intervenire in tutte quelle situazioni nelle quali il comportamento del professionista, non improntato al rispetto di tali principi, si configuri, anche per il clamore pubblicitario, particolarmente lesivo del prestigio e decoro dell’intera categoria professionale. (Nella specie l’incolpato ha riportato condanna penale per violenza carnale ed atti di libidine su minori, ed è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 7 marzo 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1996, n. 166
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Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Fatti ricadenti nella vita privata del professionista – Protesto di assegni per un importo elevato – Rilevanza in sede disciplinare – Sussiste.
I fatti ricadenti nella vita privata dell’avvocato diventano rilevanti ai fini disciplinari per violazione dei fondamentali doveri di probità, dignità e decoro allorché assumono carattere pubblico. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità disciplinare del professionista forense per il protesto di ben 42 assegni, per un importo complessivo ingente e per il susseguente processo penale subito, dato che l’illecito commesso costituisce fatto destinato a ripercuotersi non solo sulla figura professionale esterna dell’avvocato, ma anche sul prestigio dell’intera classe forense a causa della pubblicità connessa al procedimento penale. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 7 maggio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 160
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Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di diligenza e informativa – Indebito incasso di somme spettanti alla parte assistita – Mancata prestazione di attività – Omessa o non veritiera informativa alla parte – Omessa restituzione di documenti – Aggravanti – Sospensione esercizio professione per anni uno.
Il professionista il quale trattenga indebitamente somme spettanti alla parte assistita; ometta di svolgere l’attività inerente al mandato; ometta o fornisca non veritiere informazioni all’assistito e non restituisca i documenti consegnatigli per lo svolgimento del mandato, compie atti non conformi alla dignità professionale (nella fattispecie, tenuto conto della molteplicità delle violazioni nonché dei precedenti disciplinari dell’incolpato, il Consiglio Nazionale Forense ha confermato la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per anni uno). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 13 giugno 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Casalinuovo), sentenza del 24 marzo 1994, n. 32