Tag: cdf (prev.) art. 49

  • L’illegittimo frazionamento del credito professionale nei confronti del proprio ex cliente

    Pone in essere un comportamento contrario ai doveri di probità e decoro di cui all’art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo → (già art. 49 cod. prev.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo → – “Pluralità di azioni nei confronti della controparte”) l’avvocato che, al fine di conseguire il pagamento delle proprie spettanze professionali, abusi degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale, intraprendendo plurime e più onerose iniziative giudiziarie di recupero del credito, così aggravando la posizione debitoria del proprio ex cliente, senza che ciò corrisponda ad effettive ragioni di tutela dei propri diritti (Nel caso di specie, il professionista aveva introdotto tre distinti giudizi nei confronti del proprio ex cliente, per ottenere il pagamento delle proprie spettanze, tutte relative all’unico, continuativo rapporto di clientela).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 195

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 27/10/2010 n. 163; C.N.F. 11/11/2009 n. 119, nonché Cass. S.U. n. 23726 del 15/11/2007.

  • Pluralità di azioni nei confronti della controparte (ed espressamente richieste dalla parte assistita)

    L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita (art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo →, già art. 49 cod. prev.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo →). La rilevanza deontologica della violazione di tale precetto non è scriminata dalla circostanza che le iniziative stesse siano state espressamente volute dalla medesima parte assistita.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 22 luglio 2015, n. 115

  • Pluralità di azioni nei confronti della controparte: la liceità processuale della condotta non esclude, di per sè, la sua eventuale rilevanza deontologica

    L’art. 49 cod. prev.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo → (ora, art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo →) contiene un precetto che fa divieto all’avvocato di moltiplicare le iniziative giudiziali nei confronti della controparte se non in presenza di effettive ragioni di tutela della parte assistita. La norma contiene un principio corrispondente a quello processualmente disciplinato dall’art. 88 c.p.c. che impone al difensore il dovere di lealtà e probità nei rapporti con la controparte. Il dovere etico imposto al difensore ed alle parti ex art. 88 c.p.c. si connette, a sua volta, all’ulteriore profilo consequenziale in tema di ripartizione delle spese processuali, in quanto l’art. 92 c.p.c. contempla il potere del giudice di condannare una parte al rimborso delle spese che, per trasgressione al dovere di cui all’art. 88 c.p.c., essa abbia causato all’altra parte. Il dovere etico del difensore nel processo si completa col principio della responsabilità aggravata prevista dal successivo art. 96 c.p.c.. a carico della parte processuale. Tuttavia, dal complesso quadro normativo (artt. 88, 92, 96 c.p.c.) non è possibile trarre una connessione necessaria e logica tra l’art. 49 cod. prev.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo → (ora, art. 66 cdf) e le norme codicistiche. L’art. 88 c.p.c., contempla quei comportamenti (anche del difensore) che, ancorchè privi di rilievo processuale, appaiono integrare comportamenti lesivi degli standard etici propri del comune sentire. Ma agire o resistere in modo temerario non equivale sempre e comunque ad essere sleali o improbi (Nel caso di specie, trattavasi di plurimi atti di intervento in una medesima procedura esecutiva, che avevano comportato una altrettanto plurima liquidazione delle spese processuali, con conseguente aggravamento della posizione del debitore. L’incolpato aveva contestato la sanzione deontologica sul rilievo che gli atti di intervento erano stati ritenuti legittimi dal giudice dell’esecuzione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56

  • Il divieto di plurime iniziative giudiziali riguarda anche gli atti di precetto

    In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, posto che le norme del codice deontologico forense sono fonti normative, l’art. 49 c.d.f.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo → – secondo il quale l’avvocato non può aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni della parte assistita – deve essere interpretato nel senso che l’espressione “iniziative giudiziali” si riferisce a tutti gli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo, suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte, e quindi anche agli atti di precetto, pur non costituenti atti di carattere processuale. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 15 Dicembre 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 20 dicembre 2007, n. 26810- Pres. NICASTRO Gaetano- Est. DE MATTEIS Aldo- P.M. NARDI Vincenzo

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Aggravio posizione debitoria con onerose e plurime iniziative giudiziarie – Notifica secondo pignoramento anteriore alla certa e prossima estinzione del primo vincolo – Illecito deontologico – Esclusione

    Va esclusa la violazione del divieto previsto dall’art. 49 c.d.f.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo → allorquando l’avvocato agisca conformandosi ai doveri di una diligente difesa della parte che gli ha conferito il mandato, senza venir meno ai doveri di correttezza. In particolare, non aggrava la posizione del debitore il professionista che, per il timore di perdere la garanzia del credito per l’ormai certo e prossimo sopravvenire del formale provvedimento d’estinzione della prima procedura esecutiva ed in considerazione del pregresso contegno non affidabile del debitore, notifichi un nuovo pignoramento sulle stesse somme su cui era caduto il primo ed ancora sottoposte al vincolo del primo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 14 maggio 2009).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. ALLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 207

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Aggravio posizione debitoria – Art. 49 c.d.f. – Violazione – Natura illecito – Permanente.

    Pur quando i crediti azionati dal professionista con due distinte procedure abbiano diversa natura (credito professionale l’uno e credito originato dal rapporto di locazione l’altro), è indubbio che l’opzione del ricorrente di introdurre giudizi separati, diversificando i soggetti convenuti (tra loro, oltretutto conviventi) a fronte di originarie prestazioni professionali rese nel comune interesse e di un rapporto locatizio da entrambi fruito, sia idonea a generare l’accrescimento del debito complessivo (per onorari, competenze e spese di lite) a danno delle controparti, così configurandosi la situazione di accanimento giudiziario che l’art. 49 c.d.f.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo → tende a precludere. Gli effetti di siffatta condotta correttamente vanno configurati in termini di illecito permanente, atteso che il pregiudizio dalla stessa prodotto non può ritenersi esaurito con la proposizione delle due domande giudiziarie ovvero con l’emissione dei provvedimenti conclusivi delle relative procedure, ma si protrae per tutto il periodo di durata delle conseguenti azioni esecutive e, nella specie, fino alla data dell’intervenuta definizione transattiva delle due vertenze. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Savona, 22 giugno 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BERRUTI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 186

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Pluralità di azioni nei confronti della controparte – Iniziative inutilmente vessatorie – Illecito deontologico.

    Ai sensi dell’art. 49 c.d.f.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo →, le iniziative giudiziali (ivi compresa, estensivamente, la notificazione di un precetto) da proporre nei confronti della controparte devono corrispondere a effettive ragioni di tutela del proprio cliente, e non devono essere inutilmente vessatorie.
    Viola i doveri di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione l’avvocato che, pur tutelando gli interessi di un cliente, attui comportamenti vessatori nei confronti della controparte, notificando precetto e pignoramento presso terzi in tempi estremamente solleciti (nella specie tre settimane), malgrado la dichiarata volontà del collega avversario di saldare il debito.
    E’ deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che contesti e rifiuti il pagamento del debitore e con immediatezza richieda il pignoramento, anziché chiarire bonariamente le ragioni del rifiuto e concedere un congruo termine per il corretto adempimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 25 giugno 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. FLORIO), sentenza del 11 novembre 2009, n. 119

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Aggravio posizione debitoria con onerose e plurime iniziative giudiziarie – Invio disorganico della documentazione relativa ai crediti – Violazione doveri probità e correttezza – Insussistenza

    Al fine di poter ritenere configurabile la responsabilità professionale per l’inosservanza dei doveri prescritti dall’etica professionale e, in particolare, dall’art. 49 c.d.f.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo →, è necessario che la parcellizzazione del credito e la richiesta di emissione di diversi procedimenti monitori tali da aggravare la posizione debitoria della controparte siano frutto di volontaria condotta del professionista. Va pertanto esclusa la predetta responsabilità allorquando la ragione della pluralità di iniziative giudiziarie possa essere ascritta all’invio disorganico e disordinato, da parte dei creditori assistiti dall’incolpato, della documentazione relativa ai loro crediti. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Campobasso, 30 novembre 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. Tirale), sentenza del 30 dicembre 2008, n. 243

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Aggravio posizione debitoria con onerose e plurime iniziative giudiziarie – Violazione doveri probità e correttezza – Sussistenza.

    Integra violazione dei doveri di dignità, decoro e correttezza nonché violazione del precetto previsto dall’art. 49 c.d.f.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo → la condotta del professionista che, ottenuto il pagamento della somma dovuta all’esito di un’azione esecutiva, abbia avviato una ulteriore procedura esecutiva per somme non dovute e quietanzate e per spese che, in sede esecutiva, siano state compensate dal giudice dell’esecuzione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 26 marzo 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 113

  • Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Configurabilità – Dolo o colpa – Irrilevanza.

    Ai fini della configurabilità dell’illecito disciplinare non sono necessari il dolo o la colpa, ma è sufficiente la sola riferibilità della condotta all’agente, essendo indifferente l’errore o il ritenere che l’atto compiuto non sia professionalmente riprovevole, e risultando altresì irrilevante che il professionista non abbia voluto e nemmeno previsto l’effetto lesivo della propria condotta (nella specie, si trattava della violazione, da parte dell’incolpato, dell’art. 49 c.d.f.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo →, la cui portata, ad avviso del CNF, va colta in senso lato, considerando che il riferimento alla “posizione debitoria della controparte” trascende l’ambito caratteristico delle obbligazioni pecuniarie per comprendere ogni comportamento dovuto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Roma, 22 novembre 2005).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 241