La “dimenticanza” non può costituire esimente e perciò derogare all’obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega (art. 47 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024
La “dimenticanza” non può costituire esimente e perciò derogare all’obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega (art. 47 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024
Le false informazioni, alla parte assistita e al dominus della pratica, per celare il proprio inadempimento, costituiscono di per sé gravissima violazione dei princìpi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali l’avvocato deve sempre ispirarsi, oltre a violare quei doveri di colleganza (art. 19 CDF), fedeltà (art. 10 CDF.) e fiducia (art. 11 CDF.) che sono i capisaldi per il corretto esercizio della professione forense.
Deve ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l’avvocato al suo cliente non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all’assistito (Nel caso concreto, la Sezione rilevato la responsabilità dell’incolpato ha irrogato la sanzione della sospensione di mesi quattro).
Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Pedroni Menconi, rel. De Santis), decisione n. 33 del 16 novembre 2021
La “dimenticanza” non può costituire esimente alle violazioni dei doveri fondamentali dell’avvocato, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza (artt. 5 e 6 del previgente Codice Deontologico Forense, ora riprodotti negli art.li 9 e 19 del nuovo codice) e di diligenza (art. 8, ora art. 12 del NCDF), nonché alla violazione dell’art. 31 (ora art. 47) del codice deontologico, della quale le altre violazioni contestate costituiscono anche il presupposto (Nel caso di specie, l’avvocato aveva omesso di informare il proprio domiciliatario che la comune cliente era fallita diversi anni prima, così impedendogli di insinuarsi tempestivamente nel fallimento per il recupero del proprio credito professionale).
La corrispondenza riservata non può mai essere prodotta direttamente in giudizio dal difensore nemmeno quando la stessa risulti depositata in altro giudizio civile o penale: in questi casi il professionista, per non incorrere nella violazione deontologica di cui all’attuale art. 48 CDF, deve avanzare richiesta al giudice di acquisizione al procedimento in essere, del fascicolo giudiziario in cui la “ corrispondenza“ risulta esser stata depositata.