L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi (Nel caso di specie, il professionista aveva incassato per conto del cliente ma trattenuto per sé circa 140 mila euro in buoni postali. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione disciplinare di un anno).
Tag: cdf (nuovo) art. 45
-
Chi subentra nella difesa, anche se stragiudiziale, deve subito avvisare il collega sostituito
L’avvocato che subentri ad un collega nell’assistenza, anche stragiudiziale, ha l’obbligo (derivante dai doveri di correttezza e lealtà) di rendere nota, con sollecitudine, anche per le vie brevi, la propria nomina al collega sostituito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 23 dicembre 2017, n. 232
-
La sostituzione del collega nell’attivita` di difesa
In caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale deve render nota la propria nomina al collega sostituito in tempi ragionevolmente congrui rispetto all’assunzione dell’incarico, al fine di fornire al precedente difensore la consapevolezza della nuova nomina (connessa alla cessazione del rapporto professionale) e di far sì che il legale subentrato nell’incarico si adoperi affinchè il collega venga soddisfatto nelle legittime pretese per la attività svolta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Ferina), sentenza del 11 marzo 2015, n. 22
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense 17.7.2013 n. 99; Consiglio Nazionale Forense 14.10.2008 n. 110.