Tag: cdf (prev.) art. 45

  • Nel procedimento disciplinare non vale il principio penalistico dell’applicazione retroattiva della legge più favorevole

    Le sanzioni disciplinari costituiscono sanzioni amministrative, alle quali non sono automaticamente riferibili i principi propri delle sanzioni penali, restando invece soggette, in via generale, al principio di legalità e di irretroattività, che comporta l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina successiva più favorevole. In difetto di espressa previsione, pertanto, deve escludersi che agli illeciti disciplinari possa applicarsi il principio di retroattività della legge più favorevole ex art. 2 c.p., co. 2 e 3 (Nel caso di specie trattavasi del patto di quota lite di cui all’art. 45 codice deontologico, violato dal professionista prima della modifica dell’art. 2233 c.c. ad opera del c.d. decreto Bersani).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 171;
    – Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 26 novembre 2008, n. 28159;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Stefenelli), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 221.

  • La pattuizione di un compenso ulteriore nel caso di vittoria della lite

    In tema di procedimento disciplinare riguardante gli avvocati, integra gli estremi dell’illecito disciplinare, per violazione dell’art. 45 del codice deontologico forense, la pattuizione di un compenso aggiuntivo economicamente rilevante per l’esito favorevole di una causa di risarcimento danni, che si traduca in un’ingiustificata falcidia, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della lite, perché a tanto osta il divieto del patto di quota lite (secondo la previgente formulazione dell’art. 45 cit., applicabile “ratione temporis”), che non può essere dissimulato dalla previsione di un palmario per l’esito favorevole della lite. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 19 ottobre 2011, n. 21585- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BOTTA Raffaele- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Il quesito (del COA di Brescia) concerne la sussistenza di cause di incompatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e l’attività di agente di calciatori.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    “Benché sia oggi consentito, entro certi limiti, il patto di quota-lite (cfr. art. 45, c.d.f., riformato a seguito della cd. “Legge Bersani”), resta ferma, a parere di questa Commissione, l’incompatibilità dell’attività di avvocato con quella di agente di calciatori, in quanto l’art. 3, RDL 27 nov. 1933, n. 1578, prevede quale espressa causa di incompatibilità, sia “l’esercizio di commercio in nome proprio o in nome altrui”, che “la qualità di …mediatore”.
    è comunque da rilevare che la normativa professionale della F.I.G.C. prevede che “ai calciatori e alle società sportive non è consentito avvalersi dell’opera di un agente non iscritto nell’Albo, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo, e per attività conforme alla normativa professionale vigente” (art. 5, reg. F.I.G.C.). Ne consegue che l’avvocato potrà svolgere attività professionale sia nell’interesse dei calciatori che di società sportive, senza necessità di iscriversi nell’albo degli agenti di calciatori, con la necessaria limitazione del rispetto della normativa professionale propria dell’avvocato.
    Si conferma e si integra l’orientamento già espresso nel parere n. 16 del 27 aprile 2005, e nel parere n. 146 del 17 luglio 2003: pertanto il Consiglio dell’ordine degli avvocati dovrà negare l’iscrizione a colui che la richieda e non intenda rinunziare ad una precedente iscrizione nell’albo degli agenti di calciatori, ovvero coloro che già facciano parte di entrambi gli albi debbono optare per una delle due iscrizioni.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 20 febbraio 2008, n. 10

  • Il quesito (del COA di Vicenza) verte sull’eventuale incompatibilità tra la contemporanea iscrizione nell’albo degli avvocati ed in quello degli agenti di calciatori, atteso che detta ultima attività è disciplinata dalla F.I.G.C. nell’ambito delle attribuzioni pubblicistiche proprie delle federazioni sportive, ed è pertanto da considerarsi come una vera e propria professione regolamentata. L’incompatibilità potrebbe derivare dalla facoltà di organizzare in forma imprenditoriale la professione di agente di calciatore e dalla caratteristica di obbligazione di risultato (anziché di mezzi) tipica del contratto di attività dell’agente di calciatori.

    “L’attività di agente di calciatori si configura come attività almeno parzialmente regolamentata, posto che esistono attribuzioni esclusive della categoria professionale, un albo ed un esame per accedervi. La F.I.G.C. ha emanato altresì un regolamento per l’esercizio della professione ed un “codice di condotta professionale”.

    L’attività assume più precisi contorni, da un punto di vista sostanziale, nel quadro delle norme civilistiche sulla conclusione di contratti nell’interesse di un terzo e, sul fronte delle modalità di esercizio della professione, nell’ambito della disciplina dettata dalle competenti federazioni sportive.
    Si deve senz’altro convenire con le pronunzie giurisprudenziali, diligentemente reperite da Codesto Consiglio, sulla circostanza che l’ordinamento sportivo presenta tratti di significativa regolamentazione pubblicistica e che, in tal senso, le federazioni sportive collegate al C.O.N.I. siano detentrici di un potere di normazione autonoma, che ha nel settore di attività della federazione il proprio naturale sbocco e ambito applicativo.
    Pare opportuno, peraltro, ai fini di accertare la compatibilità dell’attività di procuratore di calciatori con l’esercizio della professione forense, considerare da un punto di vista strettamente oggettivo oggetto e fine di detta attività.
    Essa, quanto all’attività che il procuratore deve svolgere, consiste nella rappresentanza- tendenzialmente prolungata nel tempo- dello sportivo o della società sportiva, al fine di concludere uno o più contratti di prestazione sportiva, verso un corrispettivo (art. 3, Regolamento F.I.G.C. per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatore). Sono presenti, dunque, da un punto di vista civilistico, elementi propri del contratto di mandato con rappresentanza (art. 1704 segg. c.c.) e di quello di mediazione (art. 1754 c.c.).
    L’attività dell’agente di calciatore si differenzia, peraltro, dalla mera prestazione di consulenza giuridica, posto che il procuratore si vincola all’interesse del cliente, può dare carattere imprenditoriale alla propria attività e, addirittura, cedere a società di capitali i diritti economici derivanti dalla propria attività (art. 4, comma 2, reg. F.I.G.C.).
    Le attività di avvocato e di agente di calciatori devono ritenersi, pertanto, incompatibili.
    Osta, infatti, in tal senso l’art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, ove prevede- tra le cause di incompatibilità- sia «l’esercizio di commercio in nome proprio o in nome altrui», sia «la qualità […] di mediatore».
    Depone nel senso della natura commerciale dell’attività anche la struttura del compenso per l’attività di agente di calciatori, posto che esso è «calcolato in base al reddito lordo annuo del calciatore risultante dal contratto depositato». Nel caso l’agente presti la sua opera a favore delle società sportive, invece, il “modello standard di contratto di rappresentanza” predisposto dalla F.I.G.C. prevede una somma forfettaria predeterminata.
    La retribuzione spettante all’agente è dunque riferita non alle singole attività poste in essere dal professionista, quanto ad un valore esterno quale il reddito complessivo del calciatore od una previa pattuizione a forfait.
    Tale struttura retributiva crea una comunanza di interessi tra il calciatore (o la società di calcio) e l’agente, il quale si trova senza dubbio in posizione di cointeressenza economica rispetto al rappresentato. Posto che l’interpretazione corrente ravvisa, in tale limitazione, la ratio di evitare ogni condizione di subalternità economica e gerarchica atta a compromettere il decoro e l’indipendenza del professionista forense.
    Dal punto di vista deontologico, poi, non può trascurarsi la circostanza che l’art. 45 cod. deont. forense vieta compensi legati ai beni propri del cliente o ai proventi economici da esso conseguiti giudizialmente od in via stragiudiziale.
    In tal senso l’incompatibilità tra le due professioni dal punto di vista retributivo sussiste in ogni caso, anche prescindendo dal considerare se l’obbligazione tipica dell’agente di calciatori sia di mezzi ovvero di risultato.
    Deve peraltro notarsi che, anche affermando l’incompatibilità tra le due professioni, l’avvocato può comunque svolgere attività a favore di calciatori e società calcistiche anche se non iscritto nell’albo degli agenti di calciatori, come previsto esplicitamente dalla stessa normativa professionale della F.I.G.C.: «Ai calciatori e alle società sportive non è consentito avvalersi dell’opera di un agente non iscritto nell’Albo, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo, e per attività conforme alla normativa professionale vigente» (art. 5, reg. F.I.G.C.).
    Questa norma assume importanza centrale al fine di valutare i rapporti tra le due attività professionali, poiché consente all’avvocato di svolgere attività professionale nell’interesse di calciatori e società sportive senza necessità di iscriversi nell’albo degli agenti di calciatori, e con l’unica, necessaria, limitazione del rispetto della normativa professionale propria dell’avvocato.
    In tal senso l’iscrizione in entrambi gli albi non conferisce all’avvocato maggiori competenze o possibilità aggiuntive di lavoro, bensì produce l’unico effetto di sottrarre il professionista alle regole deontologiche dell’ordinamento forense, posto che eventuali sanzioni disciplinari sono irrogate da apposita commissione insediata presso la Federazione Giuoco Calcio (art. 18, reg. F.I.G.C.) e sono rapportare al Codice di comportamento specifico della professione di agente.

    Per le suesposte considerazioni, ed in relazione al progressivo processo di strutturazione cui è andata incontro la professione di agente di calciatori, deve confermarsi ed integrarsi l’orientamento espresso in prima battuta nel parere 17 luglio 2003, n. 146 (in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (2001-2003), a cura di V. Panuccio, Milano 2005, p. 108).
    In conclusione, salva la possibilità di svolgere ogni attività conforme all’ordinamento forense nell’interesse di atleti e società sportive, deve essere negata, da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, l’iscrizione a colui che la richieda e non intenda rinunziare ad una precedente iscrizione nell’albo degli agenti di calciatori; coloro che già facciano parte di entrambi gli albi devono optare per una delle due iscrizioni.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 27 aprile 2005, n. 16

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Accordi sulla definizione del compenso – Limiti.

    Il nuovo testo dell’art. 45 c.d., sotto la rubrica “accordi sulla definizione del compenso”, nel consentire all’avvocato ed al patrocinatore di determinare il compenso parametrandolo ai risultati perseguiti, lascia intatto il divieto di cui all’art. 1261 c.c., fermo restando che, nell’interesse del cliente, tali compensi debbono essere comunque sempre proporzionati all’attività svolta. Siffatta proporzione rimane l’essenza comportamentale richiesta all’avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del suo compenso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 4 marzo 2009)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BIANCHI), sentenza del 16 marzo 2010, n. 11

  • Art. 45 – Accordi sulla definizione del compenso.

    E’ consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta, fermo il principio disposto dall’art 2233 del Codice civile.