Ancorché l’art.42 c.d.f. consenta all’avvocato di concordare gli onorari con il cliente, è altrettanto vero che, in nessun caso è ammissibile richiedere e concordare compensi eccessivi e, comunque, non proporzionati, ostandovi il dovere di correttezza, che impone al professionista di non richiedere compensi eccessivi al cliente (nella specie, l’incolpato aveva richiesto al cliente, a fronte di una attività stragiudiziale espletata per concordare con la Compagnia di assicurazione il risarcimento di un modesto danno da circolazione stradale, liquidato in complessive £ 7.200.000, un compenso pari a £ 3.650.000, ritenuto eccessivo e sproprorzionato, esponendo l’incolpato alla sanzione disciplinare dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 19 giugno 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 169