Il deposito in giudizio di un esposto disciplinare contro il collega avversario non vìola il disposto di cui all’art. 42 cdfArt. 42 cdf – Notizie riguardanti il collegaL’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega. L’avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avver…Leggi il testo completo → (già art. 29 cod. prev.Art. 29 cod. prev. – Notizie riguardanti il collegaL’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudi…Leggi il testo completo →), qualora abbia attinenza con i fatti di causa e costituisca un “rafforzativo” della bontà della propria tesi, secondo necessità difensive non sindacabili in sede deontologica (Nel caso di specie, il professionista aveva invocato la condanna di controparte ex art. 96 cpc, all’uopo allegando un esposto disciplinare nei confronti del collega avversario. Tale comportamento veniva quindi sanzionato dal COA di appartenenza, secondo cui la notizia dell’esistenza del procedimento disciplinare non era indispensabile alla difesa. La decisione veniva infine impugnata al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha accolto il ricorso).
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La provocazione non elide la rilevanza deontologica del comportamento deontologicamente rilevante
Nel procedimento disciplinare (che ha cause, svolgimento e fini ben diversi da quelli del procedimento penale), la provocazione non vale come esimente, ma può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 16 aprile 2014, n. 64
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 09-06-2008, n. 44). -
Illecito tentare di screditare, con argomenti extra giuridici, il collega avversario
L’art. 29 cod. prev.Art. 29 cod. prev. – Notizie riguardanti il collegaL’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudi…Leggi il testo completo → (ora, art. 42 cdfArt. 42 cdf – Notizie riguardanti il collegaL’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega. L’avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avver…Leggi il testo completo →) prevede il divieto di utilizzare in giudizio notizie relative alla persona del collega avversario se l’uso di tali notizie non sia necessario alla tutela di un diritto; “necessità” che peraltro non può consistere nel fine dell’accoglimento della domanda giudiziale del proprio assistito, che all’uopo è circostanza totalmente estranea e ininfluente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 16 aprile 2014, n. 64
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 22-12-2008, n. 182.