Tag: cdf (nuovo) art. 4

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Patelli), sentenza n. 73 del 24 giugno 2020

  • Illecito fare da testimone alla celebrazione di un matrimonio simulato ai fini del permesso di soggiorno

    Costituisce grave violazione deontologica il comportamento dell’iscritto che svolge la funzione di testimone alla celebrazione di un matrimonio civile simulata al fine di far ottenere ad uno dei coniugi un permesso di soggiorno.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Bozzi, rel. Bonatti), decisione n. 10 del 20 febbraio 2020

    Sanzione: SOSPENSIONE DI QUATTRO ANNI

  • Illecito procurare droga ai propri praticanti

    Costituisce grave violazione deontologica il comportamento dell’iscritto che fornisce alle proprie praticanti sostanze stupefacenti (nella specie, acquistate da propri clienti).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Bozzi, rel. Bonatti), decisione n. 10 del 20 febbraio 2020

    Sanzione: SOSPENSIONE DI QUATTRO ANNI

  • L’illecito (anche) deontologico dell’amministratore di sostegno ai danni del beneficiario

    Violano gravemente i loro doveri deontologici (oltre che precise norme penali – nella specie, con accertamento passato in giudicato) gli avvocati che, in concorso tra di loro, abusando dello stato di infermità e comunque di deficienza psichica di un amministrato di sostegno di uno dei concorrenti, inducono l’amministrato stesso a sottoscrivere una dichiarazione di modifica a favore di uno degli avvocati del beneficiario di una polizza vita, tentandone successivamente l’incasso.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Spiotta), decisione n. 10 del 7 febbraio 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO PER L’AVVOCATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – SOSPENSIONE DI DIECI MESI PER L’ALTRO

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza n. 37 del 25 febbraio 2020

  • L’esercizio della professione in periodo di sospensione

    Vìola gli artt. 9, 4 comma 2 e 36 CDF l’avvocato che assume incarichi professionali durante il periodo di sospensione (nella specie, a tempo indeterminato ex art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012, deliberata da Consiglio dell’Ordine degli Avvocati).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Pantanali), decisione n. 67 dell’11 dicembre 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza n. 202 del 30 dicembre 2019

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza n. 192 del 19 dicembre 2019

  • Principio accusatorio e distribuzione dell’onere probatorio tra organo inquirente e incolpato

    In base al principio accusatorio (che informa il procedimento disciplinare), il Consiglio territoriale ha l’onere di provare l’addebito contestato, ma non pure di dimostrare la volontà dell’incolpato di eludere la norma deontologica, essendo a tal fine necessario e sufficiente che l’illecito sia derivato da un comportamento consapevole volontario (c.d. suitas): ciò basta infatti a far sorgere una presunzione di colpa a carico dell’incolpato, sul quale incombe quindi l’onere di escludere la propria responsabilità attraverso la prova dell’inevitabilità dell’errore (Nel caso di specie, l’incolpato aveva continuato ad esercitare l’attività professionale immediatamente dopo l’emissione del provvedimento di sospensione disciplinare, di cui tuttavia non aveva avuto effettiva cognizione, per errore scusabile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 163 del 16 dicembre 2019

  • Illecito disciplinare: l’errore scrimina solo se inevitabile

    In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, in base dell’art. 4 del nuovo codice deontologico forense, la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l’atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l’errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l’imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti.

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 8242 del 28 aprile 2020