Tag: cdf (nuovo) art. 4

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Caia), sentenza n. 30 del 22 marzo 2022

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 27 del 22 marzo 2022

  • Illecito disciplinare: ignorantia legis non excusat (soprattutto il giurisperito)

    In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all’art. 4 del nuovo Codice Deontologico consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. Il che fonda la presunzione di colpa per l’atto sconveniente o addirittura vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l’onere di provare di aver agito senza colpa. Sicché l’agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l’attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Greco), sentenza n. 2 del 23 febbraio 2022

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Di Maggio), sentenza n. 267 del 31 dicembre 2021

  • CODICE deontologico forense – sanzione – calcolo – criteri.

    L’ammissione della propria responsabilità per i fatti compiuti e le “presunte giustificazioni” al comportamento tenuto per anni, il dispiacere dichiarato in sede di dibattimento da parte dell’incolpato, non possono essere valorizzate dalla sezione, nell’ambito del complessivo giudizio al fine della determinazione in concreto della sanzione da applicare e ciò non solo perché ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta, ma soprattutto perché i comportamenti reiterati, continuati e sistemaci posti in essere nei confronti di una pluralità di soggetti incapaci (compiuti dall’incolpato nel corso degli anni), aggravati dalla funzione di amministratore di sostegno, tutore e curatore, ricoperta dall’incolpato, delineano un elevatissimo grado di disvalore tale da rendere incompatibile e inconciliabile la sua permanenza nell’albo professionale. (Nel caso concreto, la Sezione ha irrogato la sanzione della radiazione).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Tropini, rel. De Santis), decisione n. 11 del 16 febbraio 2021

  • CODICE deontologico forense – determinazione della sanzione – criteri.

    L’ammissione della propria responsabilità per i fatti compiuti e le “presunte giustificazioni” al comportamento tenuto per anni, il dispiacere dichiarato in sede di dibattimento da parte dell’incolpato, non possono essere valorizzate dalla sezione, nell’ambito del complessivo giudizio al fine della determinazione in concreto della sanzione da applicare e ciò non solo perché ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta, ma soprattutto perché i comportamenti reiterati, continuati e sistemaci posti in essere nei confronti di una pluralità di soggetti incapaci (compiuti dall’incolpato nel corso degli anni), aggravati dalla funzione di amministratore di sostegno, tutore e curatore, ricoperta dall’incolpato, delineano un elevatissimo grado di disvalore tale da rendere incompatibile e inconciliabile la sua permanenza nell’albo professionale. (Nel caso concreto, la Sezione ha irrogato la sanzione della radiazione).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Tropini, rel. De Santis), decisione n. 11 del 16 febbraio 2021

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 209 del 30 novembre 2021

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Iacona), sentenza n. 183 del 25 ottobre 2021

  • Illecito disciplinare: ignorantia legis non excusat (soprattutto il giurisperito)

    In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all’art. 4 del nuovo Codice Deontologico consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. Il che fonda la presunzione di colpa per l’atto sconveniente o addirittura vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l’onere di provare di aver agito senza colpa. Sicché l’agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l’attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Caia), sentenza n. 176 del 25 ottobre 2021