In caso di dichiarata astensione di un avvocato dall’udienza regolarmente proclamata, il collega deve evitare di porre in essere attività processuale che possa risolversi in pregiudizio per l’esercizio del diritto di difesa, concretamente precluso dalla condotta illecita in quanto non più azionabile nel corso del processo. Il pregiudizio alle ragioni dell’avversario, tuttavia, ai fini del sindacato della condotta deve essere valutato in concreto, a causa della mancata tipizzazione dell’illecito, avendo riguardo a tutti quei comportamenti dell’avvocato che, in concreto, siano definitivamente impeditivi dell’esercizio del pari diritto del collega di avvalersi di tutti quei meccanismi formali e sostanziali idonei ad assicurare la dialettica democratica del processo avuto riguardo all’atto compiuto. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siena, 2 ottobre 2008).
Tag: cdf (prev.) art. 39
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporto di colleganza – Omessa astensione dalla udienze – Comunicazione all’avvocato di controparte – Necessità – Comunicazione effettuata in udienza – Legittimità.
Il professionista che abbia deciso di non aderire alla astensione dalle udienze, ex art. 39 c.d.f., deve comunicare, in tempo congruo, agli altri difensori costituiti la sua decisione di voler svolgere regolarmente la propria attività; tuttavia, si può ammettere che la comunicazione di non aderire all’astensione sia data in udienza, alla sola condizione che il difensore di controparte sia messo nella possibilità di svolgere, a sua volta, il proprio dovere professionale. Si ritiene, infatti, che ove la trattazione della causa pregiudichi gli interessi della parte assistita, anche l’avvocato che aderisce all’astensione possa sviluppare le proprie difese senza incorrere nella violazione dell’articolo 39 II comma c.d.f.. Pertanto, assolto l’onere di informazione l’avvocato che non intenda aderire alla astensione può svolgere normalmente l’attività defensionale, trattando la causa, anche se il difensore di controparte intenda aderire all’astensione. (Nella specie è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente l’avvocato che aveva dichiarato in una prima udienza di non voler aderire all’astensione, in quanto l’azione richiesta era motivata dalla urgenza e dal pericolo di lesione del diritto della parte, mentre in una udienza successiva, non ricorrendo le ipotesi di urgenza, aveva anche lui aderito all’astensione promossa dagli organi forensi). (Accoglie il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F. n. 159/2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 12 luglio 2004, n. 166
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Rapporto di colleganza – Omessa astensione dalla udienze – Legittimità.
Il diritto di astenersi dalle udienze, come il diritto di non aderire alla astensione, sono istituzionalmente garantiti e devono essere esercitati liberamente dal professionista, né gli organi istituzionali dell’avvocatura possono intervenire sulla scelta operata se non nei casi in cui l’esercizio del diritto, di lavorare o di astenersi, si attivi con modalità tali da cagionare danni ai colleghi, alla parte, ovvero costituisca violazione del dovere di solidarietà e porti discredito alla dignità e decoro dell’avvocatura. (Accoglie il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F. n. 159/2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 12 luglio 2004, n. 166
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporto di colleganza – Omessa astensione dalle udienze – Comunicazione all’avvocato di controparte – Necessità – Comunicazione effettuata in udienza – Legittimità.
Il professionista che abbia deciso di non aderire alla astensione dalle udienze, ex art. 39 c.d.f., deve comunicare in tempo congruo, agli altri difensori costituiti, la sua decisione di voler svolgere regolarmente la propria attività; tuttavia, si può ammettere che la comunicazione di non aderire all’astensione sia data in udienza, alla sola condizione che il difensore di controparte sia messo nella possibilità di svolgere, a sua volta, il proprio dovere professionale. Si ritiene, infatti, che, ove la trattazione della causa pregiudichi gli interessi della parte assistita, anche l’avvocato che aderisce all’astensione possa sviluppare le proprie difese senza incorrere nella violazione di cui all’art. 39, II comma, c.d.f.. (Nella specie è stato assolto l’avvocato che in udienza aveva comunicato al difensore di controparte di non voler aderire all’astensione e di voler svolgere la propria attività). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 1 febbraio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 29 maggio 2003, n. 100
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Art. 39 – Astensione dalle udienze.
L’avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.
I. L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.
II. Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L’avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.