Tag: cdf (prev.) art. 38

  • L’inadempimento al mandato professionale

    Integra inadempimento al mandato deontologicamente rilevante (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale nonostante i solleciti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 6 novembre 2017, n. 151

  • L’inadempimento al mandato professionale (e le false rassicurazioni al cliente)

    Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio), sentenza del 1° giugno 2017, n. 72

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 3 maggio 2016, n. 113, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229.

  • L’omesso adempimento del mandato

    L’avvocato che non esegue il mandato professionale pone in esser un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il profilo dell’art. 26 ncdf (già art. 38 cdf), con violazione dei doveri di correttezza e lealtà nei confronti della clientela stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 10 maggio 2017, n. 56

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 325, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 27 luglio 2016, n. 252, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102.

  • L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza

    In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 ncdf (già 38 codice previgente) il difensore che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 22 marzo 2017, n. 19

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 385, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 338, , Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 325.
    In sede di Legittimità, in senso conforme, per tutte, Corte di cassazione n. 12903/2011.

  • Il mancato, ritardato o negligente compimento degli atti inerenti al mandato professionale

    Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’obbligo di adempiere esattamente al mandato professionale (art. 26 ncdf, già art. 38 codice previgente), la decadenza istruttoria che non trovi giustificazione alcuna in valutazioni di strategia processuale concordata con il cliente (Nel caso di specie, il professionista aveva omesso di citare dei testimoni, senza peraltro darne previa ed adeguata informazione al cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 9 marzo 2017, n. 11

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mascherin), decisione del 21 aprile 2011, n. 76, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Salimbene), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 167.

  • L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza

    In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 ncdf (già 38 codice previgente) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 338

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 325, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 25 luglio 2016, n. 220, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 79.
    In arg. cfr. pure (oltre a Corte di cassazione n. 12903/2011), Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Merli), sentenza del 10 aprile 2013, n. 56, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Neri), sentenza del 10 aprile 2013, n. 53, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Berruti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114.

  • L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza

    In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 ncdf (già 38 codice previgente) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 325

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 25 luglio 2016, n. 220, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 79.
    In arg. cfr. pure (oltre a Corte di cassazione n. 12903/2011), Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Merli), sentenza del 10 aprile 2013, n. 56, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Neri), sentenza del 10 aprile 2013, n. 53, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Berruti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114.

  • L’omesso adempimento del mandato

    L’avvocato che non esegue il mandato professionale pone in esser un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il profilo dell’art. 26 ncdf (già art. 38 cdf), con violazione dei doveri di correttezza e lealtà nei confronti della clientela stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 325

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 27 luglio 2016, n. 252, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102.

  • L’assenza del difensore all’udienza per concomitanti impegni professionali

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché lesivo del dovere di correttezza e probità, l’avvocato che non partecipi ad udienza per altri concomitanti impegni professionali, senza garantire adeguata sostituzione, a nulla rilevando ai fini della sussistenza dell’illecito che dal comportamento non sia derivato alcun pregiudizio per la parte assistita, la cui sussistenza costituirebbe aggravante e non certo elemento costitutivo dell’illecito (Nel caso di specie, l’incolpato giustificava la propria mancata partecipazione ad una udienza adducendo contemporanei impegni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 267

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Savi), sentenza del 11 giugno 2016, n. 164, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78.
    Sull’inadempimento al mandato per assenza all’udienza, cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 25 luglio 2016, n. 220, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 79, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Merli), sentenza del 10 aprile 2013, n. 56, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Neri), sentenza del 10 aprile 2013, n. 53, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Berruti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114, nonché in sede di legittimità, Cassazione SS.UU n. 12903/2011.

  • L’omesso adempimento del mandato

    L’avvocato che, pur continuando ad assicurare il cliente dell’avvenuta instaurazione del giudizio e dell’imminenza della sua positiva conclusione, non vi abbia in realtà dato seguito, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il duplice profilo dell’art. 38 (ora, art. 26) (inadempimento del mandato, sotto la specie del mancato compimento dell’atto iniziale, con rilevante e non scusabile trascuratezza degl’interessi della parte assistita) e dell’art. 40 (ora, art. 27) (obbligo d’informazione), sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato del codice deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 27 luglio 2016, n. 252

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102