Tag: cdf (prev.) art. 37

  • Illecito agire contro un cliente del collega di studio

    L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto di interessi confliggenti con la controparte che sappia assistita da avvocato che eserciti la professione nei suoi stessi locali. E’, infatti, deontologicamente rilevante la condotta dell’avvocato che ponga in essere una situazione di conflitto anche solo potenziale nei confronti della parte da lui assistita o che comunque possa ingenerare nei terzi il semplice sospetto di un comportamento non improntato ai canoni di una assoluta correttezza (Nel caso di specie, l’avvocato aveva agito nei confronti di una cliente del coniuge, con cui condivideva lo studio professionale, ivi comprese le utenze telefoniche).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), sentenza del 11 giugno 2015, n. 80

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 19.12.1995, n. 157.

  • Conflitto di interessi: l’illecito di pericolo non presuppone la produzione di un danno

    L’art. 37 c.d.f. (ora, 24 ncdf) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo e non di danno. Quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 26 settembre 2014, n. 110

  • Deontologicamente irrilevante il conflitto di interessi con soggetto diverso dal cliente o dalla parte assistita

    Non può sussistere conflitto di interessi, rilevante ex art. 24 ncdf (già art. 37 cdf), ove esso riguardi un soggetto diverso dalla parte assistita o dal cliente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tacchini), sentenza del 5 giugno 2014, n. 77

  • Il divieto di assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi

    L’art. 51, can. I, C.D.F. vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio (Nel caso di specie, nonostante in precedenza avesse assistito entrambi i coniugi nel procedimento per separazione consensuale, aveva poi assunto la difesa di uno dei due presentando un ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 20 marzo 2014, n. 43
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Tacchini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 35.

  • La rinuncia al mandato per conflitto di interessi sopravvenuto

    La norma di cui all’art. 37 c.d.f. (ora, 24 ncdf) mira ad assicurare che il mandato professionale sia svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo, ossia in piena autonomia: prerogative, queste, funzionali a rendere effettivo e concreto il diritto di difesa. In difetto, la rinuncia al mandato -che pure non deve necessariamente realizzarsi ad horas o comunque con assoluta immediatezza- certo non può essere procrastinata per mesi ed intervenire dopo una considerevole attività professionale, e ciò a prescindere che il conflitto stesso non abbia in concreto recato pregiudizio al clienti, circostanza -questa- che vale esclusivamente ad attenuare la portata lesiva della violazione, ma non a scriminarla, riverberandosi sulla misura della sanzione (Nel caso di specie, l’avvocato veniva eletto sindaco di un Comune ma ciononostante, dopo oltre un anno dall’elezione, non dismetteva il mandato nei confronti di più imputati di reati edilizi nei quali era parte offesa il Comune stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 229

  • L’avvocato eletto sindaco deve rinunciare al mandato già ricevuto da clienti successivamente imputati per reati edilizi

    Ai sensi dell’art. 37 del codice deontologico forense (ora, 24 ncdf), l’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività professionale non solo quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito, ma anche nel caso in cui essa interferisca con lo svolgimento di un altro incarico anche non professionale: in entrambe le ipotesi, la regola deontologica è funzionale a prevenire situazioni in cui, secondo un criterio di normalità, si possa essere indotti a ritenere che l’avvocato possa essere stato, o sia per risultare, influenzato da interessi contrastanti (Nel caso di specie, l’avvocato veniva eletto sindaco di un Comune ma ciononostante, dopo oltre un anno dall’elezione, non dismetteva il mandato nei confronti di più imputati di reati edilizi nei quali era parte offesa il Comune stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 229

  • L’obbligo di astensione nel caso di avvocati che esercitino negli stessi locali

    L’obbligo di astensione di cui all’art. 37 cdf (ora, 24 ncdf) con riferimento agli avvocati che, pur non essendo partecipi di una stessa società o associazione professionale, esercitino tuttavia negli stessi locali, obbedisce all’esigenza di proteggere il bene giuridico non solo dell’indipendenza effettiva dell’avvocato, ma anche dell’apparenza di essa, sicché a nulla rileva l’assenza di concretezza e attualità del conflitto di interessi, in quanto l’assunzione di un tale patrocinio, quand’anche non abbia prodotto effetti pregiudizievoli agli interessi degli assistiti, determina comunque una situazione di pericolo per il rapporto fiduciario con il cliente, suscitando stato di disagio e comprensibile diffidenza, che si ripercuote negativamente sull’immagine stessa della professione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 222
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 09-06-2008, n. 59.

  • Studio associato e obbligo dei singoli associati di astenersi dal prestare attività professionale in conflitto di interessi tra loro

    La previsione dell’art. 37 codice deontologico (divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza; e ciò in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente, dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone. La disciplina in questione, pertanto, si proietta alla tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale; ciò giustifica la presunzione assoluta di conflitto di interessi – conchiusa nella formula del secondo canone dell’art. 37 del Codice – allorché il collegamento tra due avvocati, patrocinanti due parti aventi interessi configgenti, sia riconducibile ad un rapporto associativo ed anche solo all’utilizzo dei medesimi locali. Si tratta di una valore (bene) indisponibile: neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività (Nel caso di specie, due avvocati di un medesimo studio associato avevano assunto la difesa della parte civile e rispettivamente dell’imputato di un medesimo procedimento penale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 165
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense 20 aprile 2011 n. 48; 25 ottobre 2010 n. 142; 19 ottobre 2010 n. 84; 9 giugno 2008 n. 59.

  • L’avvocato amministratore di sostegno non ha come clienti i parenti del beneficiario

    Poiché l’amministratore di sostegno riceve incarico dal giudice tutelare e, peraltro, con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (art. 408 c.c.), ove tale munus sia ricoperto da un avvocato, nei confronti dei familiari del beneficiario stesso non trovano applicazione gli obblighi ed i divieti previsti a tutela dei clienti, giacché il ruolo, i compiti e le funzioni dell’amministratore di sostegno possono appunto essere anche confliggenti con quelli dei predetti familiari (Nel caso di specie, il professionista era stato sanzionato dal COA di appartenenza per una presunta violazione dell’art. 51 cdf, avendo egli agito, peraltro in asserito conflitto di interessi, mediante ricorso per separazione personale nei confronti della moglie del beneficiario, la quale aveva in precedenza espresso il proprio consenso alla sua nomina come amministratore di sostegno del marito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso ed annullato quindi la sanzione disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 102

  • La prestazione professionale in conflitto di interessi

    L’avvocato deve astenersi dall’assumere incarichi da soggetti che abbiano interessi e posizioni processuali divergenti, determinandosi altrimenti una violazione dei doveri di lealtà e correttezza (Nel caso di specie, l’avvocato aveva richiesto il risarcimento dei danni da incidente stradale per conto di un cliente, al quale aveva altresì richiesto per conto di altro cliente il risarcimento dei danni per un secondo sinistro stradale verificatosi il giorno stesso del primo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 6 giugno 2013, n. 90