Tag: cdf (prev.) art. 36

  • L’avvocato deve rifiutarsi di prestare la propria attività in operazioni (quantomeno) sospette

    L’avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato e, in ogni caso, deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita (Nel caso di specie, quale presunta attività di beneficenza a favore di una bambina da sottoporre ad intervento chirurgico, il professionista avrebbe dovuto occuparsi di trasferire, in conti esteri cifrati, dei fondi di incerta provenienza che erano nella presunta titolarità di un soggetto ristretto in carcere in forza di condanna definitiva a 18 anni per ricettazione e riciclaggio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale forense per la durata di mesi undici).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 188

  • L’avvocato non può prestare la propria scienza per scopi illeciti

    L’avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita o si inserisca comunque in contesto di tal genere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 210

  • Quesito n. 127: Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ha richiesto un parere sulle ricadute in termini deontologici del conferimento al procuratore costituito di poteri “esondanti” dalla funzione difensiva e dalla configurazione tipica della procura ad litem, inserendo gli stessi nella predetta procura. In particolare, il Consiglio chiede parere “in ordine all’ammissibilità, sotto il profilo deontologico, dell’attribuzione al difensore di poteri per certi versi esondanti dalla funzione difensiva stricto sensu e dalla configurazione tipica del mandato ad litem, quali quelli di procedere alla definizione di transazioni con la controparte, al rilascio di quietanze, alla rinuncia agli atti del giudizio e, addirittura, all’adozione di iniziative rimesse alla esclusiva disponibilità delle parti quali, ad esempio, la proposizione di querela di falso ed il disconoscimento di sottoscrizioni”.

    Va logicamente premesso che nell’ambito del processo civile, salvo alcune eccezioni in cui la parte può stare in giudizio personalmente, è imposto a colui che propone la domanda o intende resistervi, di stare in giudizio con il ministero di un difensore, munito di procura alle liti, regolarmente iscritto all’Albo, così come previsto dall’art. 83 cpc.
    Il conferimento della procura a stare in giudizio attribuisce poi al difensore il potere di compiere tutti gli atti necessari nell’interesse della parte rappresentata, senza, tuttavia, consentirgli di compiere atti che importino disposizione del diritto controverso se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
    Pertanto, come osservato in dottrina (cfr. Mandrioli), detta procura si connota rispetto alla rappresentanza vera e propria per una maggiore autonomia rispetto alle scelte tecnico-giuridiche e per l’assenza di totale autonomia in relazione alle scelte dispositive del diritto in contestazione.
    Venendo ora alla problematica sollevata dal COA richiedente, appare opportuno definire – con l’ovvia ampiezza di ragionamento che ne risulta necessitata – quali siano i poteri tipici del procuratore ad litem e quali gli esondanti.
    In relazione a tanto, sarà sufficiente osservare che il procuratore ha tutti i poteri di gestione della lite che non siano attribuiti dalla legge alla parte; di norma nell’ambito del grado del giudizio.
    E così sono stati ritenuti rientrare nei poteri del difensore quello di rinunciare ad un capo della domanda, configurandosi tale rinuncia come una modifica della stessa e quindi rientrante nella discrezionalità tecnica che spetta al procuratore nella conduzione della lite.
    Allo stesso modo rientrano nei poteri del procuratore la proposizione di domande riconvenzionali, la chiamata in causa di terzi. Ogni altro potere, eventualmente conferito, siccome non previsto o riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 84 c.p.c., deve considerarsi esondante rispetto all’ambito proprio della procura alle liti. Difatti, altre fattispecie richiedono espressamente poteri specificamente attribuiti: la rinuncia agli atti del giudizio, pur non determinando in sé rinuncia alla azione, viene dal c.p.c. riservata alla parte o ad un procuratore speciale, come pure la querela di falso.
    Bisogna quindi osservare che non esistono impedimenti normativi al cumulo nella stessa persona dei poteri processuali connessi alla rappresentanza in giudizio e di poteri di disposizione del diritto controverso, aventi natura sostanziale, ex art. 84 c.p.c.
    Pertanto, la procura prevista dall’art. 84 c.p.c. non può costituire la sede per conferire poteri diversi da quelli ivi disciplinati: questi, diversamente, potranno essere conferiti con la procura prevista dall’art. 1392 c.c.
    La previsione nel corpo della procura ex art. 84 c.p.c. di poteri ultronei realizza una attribuzione invalida ex art. 1392 c.p.c., atteso anche il rilievo del requisito della forma ad substantiam.
    Sul piano deontologico, la predisposizione di un atto (in parte qua) invalido può implicare responsabilità disciplinare, che andrà apprezzata avuto riguardo alle concrete circostanze del caso, considerati anche i precetti di cui agli artt. 12, 36 e 40 del Codice Deontologico Forense.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere 11 luglio 2012, n. 46

  • Il compimento di atti contrari all’interesse del proprio assistito

    Deve ritenersi disciplinarmente rilevante il comportamento dell’avvocato che, officiato della difesa ed assistenza di un assistito assoggettato, contro il suo volere, a trattamenti psichiatrici obbligatori, invece di procedere ai necessari atti giudiziari valutando adeguatamente e con il supporto medico-scientifico indispensabile la reale situazione del paziente, per assisterlo con la necessaria perizia e competenza nel miglior modo possibile, si adoperi esclusivamente in via stragiudiziale, richiedendo anche l’intervento di associazioni, aventi scopi non scientifici, per aiutarlo a sottrarsi alle cure psichiatriche, ritenute ideologicamente distruttive, e di fatto lasciandolo privo di difesa tecnica.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Pisano), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 194

  • Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, lealtà e fedeltà – Patrocinio simulato – Autentica di firme non apposte alla presenza dell’interessato – Truffa ai danni di Compagnie assicurative – Sanzione disciplinare – Misura

    Pone in essere un contegno connotato da particolare gravità l’avvocato che svolga attività giudiziale e stragiudiziale nei confronti di compagnie di assicurazione, ottenendo indennizzi per sinistri inesistenti o per danni inesistenti riferiti ai sinistri accaduti, senza avere mai avuto né ricercato contatti diretti con i simulati ed ignoti clienti per il fatto di aver ricevuto il conferimento degli incarichi direttamente dal titolare di una carrozzeria mediante la consegna al legale fogli con firme di procura alle liti mai apposte in sua presenza eppure autenticate unitamente a quelle risultanti sulle quietanze. Mediante il compimento di atti giudiziali e stragiudiziali, invero, il legale assume specifica responsabilità nei confronti del giudice e dei controinteressati (nel caso di specie, le società assicuratrici truffate), giacchè tali atti sono assistiti da una presunzione di affidabilità circa la liceità dell’interesse tutelato e l’autenticità dichiarata dal legale, per il fatto di provenire da un avvocato la cui iscrizione all’albo implica l’osservanza dei doveri di probità, lealtà e fedeltà nonché la consapevole assunzione di responsabilità connesse al rilievo pubblicistico della funzione difensiva. (Nella specie, il C.N.F. ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due irrogata dal C.d.O.). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 30 ottobre 2009)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 154

  • Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di correttezza e lealtà – Violazione – Rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale influenti sul rapporto professionale – Fattispecie.

    Viola gli artt. 22, 10, 35 e 36 c.d.f. l’avvocato che intervenga quale legale di fiducia nella controversia familiare che il proprio assistito abbia in corso con la moglie, intrattenendo una corrispondenza con il collega di controparte al fine di far trascorrere il tempo necessario a consentire al cliente medesimo, per mezzo di alienazione ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello effettivo in favore di una S.p.A. amministrata dalla figlia del professionista il quale altresì risulti titolare di quote societarie, di disfarsi dell’immobile che costituisca la residenza familiare nella quale abitino con il coniuge le figlie minori, così da un lato prestandosi a sottrarre a minori l’unica fonte di possibile soddisfazione del loro diritto di credito alimentare verso il padre naturale, e quindi a vanificare la concreta possibilità di soddisfazione del credito alimentare e del loro diritto di abitare nella casa familiare, e, dall’altro, consentendo alla predetta società, nella quale l’incolpato coltivi evidenti interessi patrimoniali, di acquistare l’immobile descritto ad un corrispettivo vantaggioso, così tenendo un comportamento contrario ai doveri deontologici che si colloca agli antipodi della correttezza e della lealtà anche nei confronti del collega di controparte. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 21 luglio 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 18 giugno 2010, n. 42

  • Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, correttezza e lealtà – Dovere di verità – Violazione.

    Pone in essere una condotta deontologicamente rilevante l’avvocato che, pur non essendo l’autore del falso materiale avente ad oggetto un decreto di ammortamento ed un certificato di cancelleria attestante la mancata opposizione al suddetto decreto, sia consapevole della falsità di entrambi i documenti e della conseguente illecita attività di presentazione per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Tale illecito contegno, infatti, viola i principi di probità, correttezza e lealtà che attengono al regolare e ordinato sviluppo del processo (artt. 5 e 6 c.d., ed in particolare il punto 6.I che impone all’avvocato di non assumere iniziative con mala fede o colpa grave), il dovere di verità di cui all’art. 14.I c.d. (“l’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false”, con riferimento al procedimento di ammortamento), nonché i principi di indipendenza (art. 10 c.d.) e autonomia (art. 36 c.d.), con riferimento al compimento di atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 novembre 2006).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DANOVI), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 167

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Assunzione incarico – Prestazione professionale finalizzata ad operazioni illecite – Accertamento – Limiti.

    Ancorché sia ben possibile che l’avvocato, nella quotidiana dinamica professionale, venga chiamato a pronunziarsi su fattispecie controverse e, talvolta, poste al confine della legalità, esercita correttamente la propria attività il professionista che denunzi al cliente quei limiti, che segnali i rischi del loro correlativo superamento e che disincentivi tale eventualità. Ne consegue, pertanto, che il professionista deve rifiutare la prestazione professionale richiesta, laddove, dagli elementi conosciuti, possa fondatamente desumere che la stessa possa esser finalizzata ad operazioni illecite (art. 36 c.d.). Al contrario, se, in base agli elementi prospettati e/o conosciuti, la fattispecie non presenta profili di illegittimità, l’avvocato può liberamente prestare la propria attività, non essendo in alcun caso tenuto a svolgere vere e proprie attività di indagine sulle reali intenzioni dei clienti, così da cogliere, in anticipo, il fine recondito che costoro intendono effettivamente perseguire, anche avvalendosi della consulenza che viene loro prestata. (Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Milano, 11 luglio 2005).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. VERMIGLIO), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 155

  • Art. 36 – Autonomia del rapporto.

    L’avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici.
    L’avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
    I. L’avvocato, prima di accettare l’incarico, deve accertare l’identità del cliente e dell’eventuale suo rappresentante.
    II. In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene al segreto, l’avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.
    III. L’avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.