L’ordine forense parmigiano chiede “se, e in che limiti, il Consiglio dell’Ordine sia obbligato a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria per fatti appresi nell’esercizio delle sue funzioni”, rappresentando il caso di una vicenda disciplinare nell’ambito della quale emergano elementi indicanti una condotta suscettibile di rilievo penale.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere: “Per esprimere un compiuto parere, la Commissione ritiene che occorra preliminarmente ricordare la natura di enti pubblici dei consigli dell’Ordine Forense con la conseguenza che essi, come evidenziato da autorevole e condivisa dottrina (cfr. E. Ricciardi, Lineamenti dell’ordinamento professionale […]

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Si chiede (quesito del COA di Lucca): 1) se debba essere formalizzato un verbale di conciliazione ed in caso affermativo se le modalità di redazione dello stesso debbano limitarsi a dare atto della avvenuta o mancata conciliazione e se debbano altresì esservi riportate le dichiarazioni delle parti e la succinta descrizione dei fatti; 2) se il diritto di accesso ai documenti sia consentito alle parti interessate anche nel caso di mancata conciliazione; 3) se sussista l’obbligo in capo al/ai consiglieri delegati alla conciliazione di riferire alle competenti autorità e/o di attivarsi su eventuali questioni di rilievo penale e disciplinare apprese in fase di conciliazione, anche alla luce della recente disciplina relativa alla mediazione obbligatoria in cui vige il principio che esclude di poter utilizzare le risultanze della conciliazione medesima in giudizio.

L’art. 14 lett. f R.D.L. 1578/33 (cui il COA richiedente intende evidentemente riferirsi nel quesito proposto) non prevede alcuna forma particolare per il tentativo di conciliazione limitandosi a disporre che i C.O.A. “interpongono i propri uffici a richiesta degli interessati per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgono tra avvocati ovvero tra questi professionisti ed […]

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