Pone in esser un illecito deontologico l’avvocato che, nonostante i ripetuti tentativi posti in essere dal collega per ottenere notizie in ordine alle procedure di esecuzione forzata presso terzi al primo affidate, non fornisca alcuna comunicazione, con ciò violando l’art. 31 c.d.f. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 16 ottobre 2009).
Tag: cdf (prev.) art. 31
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Omesse informazioni al collega corrispondente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che ometta di dare informazioni al collega corrispondente. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 6 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALIMBENE), sentenza del 29 maggio 2003, n. 113
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporti con la parte assistita – Omesse informazioni al cliente – Omesse informazioni al collega corrispondente – Omesso svolgimento del mandato – Omessa restituzione di documenti – Illecito deontologico.
L’avvocato che dia false informazioni al cliente e al collega corrispondente sullo stato della causa a lui affidata, che ometta di svolgere il mandato ricevuto e non restituisca titoli e documenti avuti in ragione dello stesso, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di diligenza, probità e decoro propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi nove). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 21 dicembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Gazzara), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 238
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Art. 31 – Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.
L’avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest’ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull’attività svolta e da svolgere.
I. L’elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita.
II. È fatto divieto all’avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l’incarico.
III. L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l’incarico.