Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione degli artt. 5 co.1, 6 co.1, 20 co.1, 29 e 53 co.1 c.d.f., il professionista che utilizzi espressioni sconvenienti ed offensive, dirette consapevolmente ad insinuare, nei confronti dei colleghi, la esistenza di condotte illecite e, nei confronti del giudice, la violazione del fondamentale dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 28 maggio 2005).
Tag: cdf (prev.) art. 29
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Art. 29 – Notizie riguardanti il collega.
L’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l’uso di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto.
I. L’avvocato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega.