Tag: cdf (nuovo) art. 28

  • La violazione del segreto professionale dopo la cessazione dell’incarico

    Il dovere di segretezza e riservatezza non cessa alla conclusione dell’incarico ma persiste anche dopo la conclusione dello stesso (Nel caso di specie, il professionista, assunto quale teste in altro giudizio, aveva riferito di fatti appresi nel corso del precedente mandato ed in particolare che la sua cliente fosse a suo dire “un po’ affetta da mania di persecuzione” e da “una sorta di compulsività maniacale”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 395

  • I presupposti del segreto e riserbo professionale

    Il professionista è tenuto a mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. Elementi del relativo illecito disciplinare sono quindi, da un lato, l’esistenza di un mandato professionale tra cliente e professionista e, dall’altro, che le notizie siano state riferite dal proprio assistito in funzione del mandato ricevuto (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso dell’incolpato ed annullato la sanzione disciplinare irrogatagli in primo grado).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 203

  • L’uso (illecito) di telefonino da parte di un cliente detenuto

    L’avvocato non ha l’obbligo di denunciare all’autorità giudiziaria la circostanza che un proprio cliente detenuto utilizzi illecitamente un proprio apparecchio di telefonia mobile in violazione dell’art. 39 del D.M. 230 del 30/6/2000, giacché un tale onere non è previsto a suo carico né dagli artt. 331 e 333 c.p. né dal vigente codice deontologico, il quale gli impone anzi di mantenere il segreto anche “su tutto ciò di cui sia venuta a conoscenza in pendenza di mandato” (art. 9 cdf, ora artt. 13 e 28 ncdf). Ciò non significa, tuttavia, che egli possa accettare di conferire direttamente con detto cliente al di fuori dei limiti imposti dalle norme, avendo invece l’onere di far cessare tale prassi rifiutando il colloquio sin dal primo contatto telefonico o, in mancanza, dismettere il mandato, a pena di illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 188

  • Il dovere di riservatezza riguarda il cliente, non la controparte

    Il dovere di riservatezza dell’avvocato è posto esclusivamente a tutela della sfera privata del cliente o parte assistita e non anche di quella della controparte (Nel caso di specie, l’avvocato veniva sanzionato dall’ordine di appartenenza perché, in una controversia avente ad oggetto una separazione tra coniugi, aveva inviato una comunicazione “riservata-personale” al fax di studio della controparte, avvocato in proprio, con la conseguenza che i collaboratori dello studio che avevano potuto prendere visione del fax stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha cassato la decisione disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 84