La responsabilità del professionista che si avvale di altri per l’espletamento di attività che rientrano nel suo mandato è responsabilità che si giustifica quale manifestazione dell’obbligo di controllo del comportamento altrui, né, in senso contrario, può in alcun modo rilevare il difetto di suità della condotta (art. 3 c.d.f.), atteso che volontarietà non significa che la volontà deve presidiare la produzione dell’effetto, quanto piuttosto il se dell’atto. (In applicazione di tale principio, il C.N.F. ha ritenuto che il demandare a terzi l’attività di parcellazione costituisce piena e consapevole manifestazione dell’esistenza di una volontà di porre in essere una sequenza causale che, in potenza, può dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, quali, nello specifico, l’esposizione di importi eccessivi e per giunta nemmeno corrispondenti all’attività professionale effettivamente espletata). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Belluno, 13 aprile 2008).
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Art. 25 – Rapporti con i collaboratori dello studio.
L’avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto.