Tag: cdf (nuovo) art. 21

  • Sanzione e assenza di precedenti disciplinari

    Ai fini del trattamento sanzionatorio della condotta contestata, il Consiglio territoriale è tenuto ad operare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari (art. 21, co. 4, ncdf).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 204, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tacchini), sentenza del 26 settembre 2014, n. 113, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 145, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.

  • Il praticante avvocato può rimanere iscritto nel Registro senza limiti di tempo

    L’art. 8 R.D.L. n. 1578/1933 non pone alcun limite di durata all’iscrizione nel Registro dei praticanti Avvocati, sicché deve ritenersi illegittima la cancellazione disposta nei confronti del praticante pur a seguito della scadenza del termine massimo di sei anni per l’esercizio del patrocinio. La norma regolamentare per lo svolgimento della pratica forense approvata dal Consiglio dell’ordine territoriale che modifichi la predetta legge è illegittima e, come tale, deve essere disapplicata.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 11 novembre 2015, n. 169

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 92, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 1, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 196
    In arg. cfr. ora l’art. 17, co. 10 e 11, L. n. 247/2012:
    10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:
    a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L’interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;
    b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo;
    c) nei casi previsti per la cancellazione dall’albo ordinario, in quanto compatibili.
    11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:
    a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;
    b) automaticamente, alla scadenza del termine per l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.

  • Procedimento disciplinare avviato sulla base di intercettazione telefonica avvocato-cliente

    L’art. 8 CEDU protegge la riservatezza di qualsiasi “corrispondenza” tra individui ed in particolare quella tra gli avvocati ed i propri clienti, che è fondamentale in una società democratica per il corretto funzionamento della giustizia. Conseguentemente, l’intercettazione delle telefonate tra avvocato e cliente deve in generale ritenersi vietata, a meno che non sia eccezionalmente prevista dal diritto interno per il perseguimento di uno scopo legittimo, nel rispetto di criteri di proporzionalità e con espressi limiti all’ingerenza (categorie di persone intercettabili, tipi di reati, durata dell’intercettazione), sì da scongiurarne abusi che costituirebbero violazione del diritto di difesa (Nel caso di specie, dall’intercettazione telefonica emergeva a carico dell’avvocato la violazione del segreto professionale, da cui scaturiva un procedimento disciplinare).

    Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. V, sentenza del 16 giugno 2016 (V.-C.,C. vs. Francia)

    NOTA:
    Art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – Diritto al rispetto della vita privata e familiare
    1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
    2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

  • Il COA di Firenze chiede di sapere se: 1. Il Praticante iscritto nel relativo Registro, una volta completati i 6 mesi di pratica, e volendo, successivamente, sostituire i restanti 12 mesi con il diploma delle SSPL o con il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari possa cancellarsi da Registro oppure se debba rimanere iscritto sino al rilascio del certificato di compiuta pratica; 2. se si deve procedere alla cancellazione d’ufficio del Praticante dal relativo Registro, una volta rilasciato il certificato di compiuta pratica ed il Praticante non sia abilitato al patrocinio sostitutivo (art. 17, comma 10 lett. b); 3. se gli effetti della cancellazione di cui all’art. 17, comma 11 lett. B comportano anche la cancellazione automatica dal Registro dei Praticanti, oltre che dall’Elenco degli abilitati a questo allegato, senza osservare la procedura prevista dai commi 12, 13 e 14.

    1. Si ritiene che il praticante debba rimanere iscritto nel registro, mantenendo il COA il potere di vigilanza sulla proficuità dello svolgimento della pratica, ed il potere disciplinare.
    2. L’art. 17, comma 10 prevede la cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, nei seguenti casi:
    a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L’interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione
    b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.
    La norma si riferisce al patrocinio sostitutivo quinquennale (introdotto dall’art. 41, comma 12, della L. n. 247/2012) istituto non ancora in vigore.
    La disposizione (art. 17, c. 10, lett. b) non è pertanto ad oggi applicabile e la decorrenza e l’effettività della compiuta pratica vanno verificate in conformità alle disposizioni contenute del D.P.R. n. 101/1990. Si ritiene tuttavia che allorché la norma entrerà in vigore, permanga il diritto del praticante a rimanere iscritto nel Registro per tutto il tempo in cui poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.
    3. La norma di cui all’art. 17, comma 11 lett. b regola esclusivamente la decorrenza degli effetti della delibera di cancellazione. Il procedimento di cancellazione, è invece regolato dal precedente comma 10, che richiama espressamente i successivi commi 12, 13 e 14, e che trova pertanto applicazione anche nella ipotesi in esame.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 24 giugno 2015, n. 61

    Quesito n. 60, COA di Firenze

  • Sanzione disciplinare e assenza di precedenti disciplinari

    Ai fini del trattamento sanzionatorio della condotta contestata, il Consiglio territoriale è tenuto ad operare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 204

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tacchini), sentenza del 26 settembre 2014, n. 113, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 145, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.

  • Il lungo tempo trascorso dai fatti e il successivo comportamento corretto dell’incolpato possono mitigare la sanzione

    Ai fini della determinazione della sanzione da irrogare in concreto, può aversi riguardo al tempo trascorso dai fatti nonché al comportamento tenuto successivamente dall’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 11 marzo 2015, n. 18

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 9 maggio 2013, n. 76

  • L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 3 del codice deontologico forense (ora, 21 ncdf), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 10 marzo 2015, n. 16

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 27

  • La sanzione disciplinare nel caso di molteplici addebiti

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 3 del codice deontologico forense (ora, 21 ncdf), nei procedimenti disciplinari ciò che forma oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato, sia al fine di valutare la condotta in generale sia al fine di infliggere la sanzione più adeguata, che dovrà essere unica nell’ambito di uno stesso procedimento, ancorché molteplici siano state le condotte lesive poste in essere; tale sanzione, invero, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 186

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Florio), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 12, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DANOVI), sentenza del 22 marzo 2006, n. 4.
    In arg. cfr. pure:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. FLORIO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 146
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. TACCHINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 81
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MORLINO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 214
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 19 gennaio 2005, n. 15
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 234
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 142
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Cagnani), sentenza del 2 dicembre 1991, n. 117

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento della attività professionale che nella dimensione privata. A tal fine, può aversi riguardo, per un suo eventuale inasprimento, alla gravita` della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, per una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 12 dicembre 2014, n. 183

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 25 novembre 2014, n. 146, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 16 aprile 2014, n. 55, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 3 settembre 2013, n. 155.
    In arg. cfr., ora, il nuovo art. 21 cod.deont.

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento della attività professionale che nella dimensione privata, con compromissione della immagine della classe forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 24 novembre 2014, n. 169

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130