Tag: cdf (nuovo) art. 19

  • CODICE deontologico forense – eccezioni processuali infondate e inconsistenti – valutazione disciplinare – criterio del “ne bis in idem” – procedimento disciplinare – applicazione – esclusione.

    L’incolpato ha sicuramente diritto di svolgere, in fatto ed in diritto, con la massima ampiezza, tutte le proprie tesi difensive, senza tuttavia abusare del processo con reiterate proposizione di eccezioni infondate ed inconsistenti ribadite in ogni fase procedimentale, di per sé potrebbe costituire autonomo illecito disciplinare.

    Il “ne bis in idem” è un principio di ordine pubblico processuale che non è “esportabile” nei procedimenti amministrativi, ontologicamente diversi, sicché non trova applicazione nei procedimenti disciplinari avanti ai Consigli territoriali forensi” (Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021).

    Eventuali e presunti vizi nella fase predibattimentale, non determinano né la nullità dei provvedimenti successivamente adottati, quale la successiva formulazione del capo d’incolpazione (l’apertura del procedimento) né determinerebbero eventuali vizi nel successivo procedimento disciplinare poi instaurato, non essendovi correlata alcuna sanzione che possa incidere sulla validità dello stesso procedimento.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Simeone, rel. De Santis), decisione n. 17 del 9 agosto 2021

  • DOVERI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI FORENSI

    La scelta dell’Avvocato sottoposto a procedimento disciplinare di negare, in applicazione dei principi del nemo tenetur se detegere” e del “nemo tenetur se ipsum tradere”, circostanze a sé sfavorevoli, in quanto espressione dell’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito, non può assurgere ad elemento costitutivo della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 71 CDF, pena, in mancanza, la lesione di tale diritto.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Fabrizio), decisione in adunanza plenaria del 11 maggio 2021

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 236 secondo cui “Ai sensi dell’art. 71 cdf (già art. 24 codice previgente), l’avvocato non ha (più) l’obbligo di esporre i fatti e le giustificazioni, ovvero a fornire le proprie difese al Consiglio territoriale, ma è comunque tenuto al riscontro, ovvero a rispondere, seppur in forma negativa, all’invito di chiarimenti rivoltogli, così non sottraendosi al dovere di collaborazione e a quello di rispetto dell’autorità.”

  • L’illecito (anche) deontologico dell’amministratore di sostegno ai danni del beneficiario

    Violano gravemente i loro doveri deontologici (oltre che precise norme penali – nella specie, con accertamento passato in giudicato) gli avvocati che, in concorso tra di loro, abusando dello stato di infermità e comunque di deficienza psichica di un amministrato di sostegno di uno dei concorrenti, inducono l’amministrato stesso a sottoscrivere una dichiarazione di modifica a favore di uno degli avvocati del beneficiario di una polizza vita, tentandone successivamente l’incasso.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Spiotta), decisione n. 10 del 7 febbraio 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO PER L’AVVOCATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – SOSPENSIONE DI DIECI MESI PER L’ALTRO

  • Illecito denunciare un magistrato facendosi schermo del cliente

    Vìola artt. 9 comma 1, 19, 23 commi 4 e 6, 53 comma 1 del Codice Deontologico Forense (ovvero degli artt. 5 primo periodo, 6, 22 primo periodo, 36 capoverso, 53 primo periodo del Codice Deontologico Forense previgente) l’avvocato che induce il proprio cliente a presentare denuncia-querela contro un Giudice predisponendo il testo della denuncia e pretendendo che l’atto apparisse come un’autonoma iniziativa dell’assistito.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Abbate), decisione n. 52 del 18 giugno 2019

    Sanzione: CENSURA

  • L’omessa comunicazione al COA di cause di incompatibilità

    Commette le infrazioni di cui agli artt. 19 e 71 comma 1 l’iscritto che non dichiara al COA di appartenenza il perdurare della insussistenza di cause di incompatibilità.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Pastorelli), decisione n. 87 del 28 ottobre 2019

    Sanzione: AVVERTIMENTO

  • Le espressioni offensive o sconvenienti valicano i limiti imposti dai doveri di correttezza e decoro

    La libertà che viene riconosciuta alla difesa della parte non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti, il giudice o i terzi, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro (Nel caso di specie, l’avvocato aveva utilizzato l’espressione “…chi ha il piacere di mandarla affa…”).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Anceschi, rel. Anceschi), decisione n. 91 del 21 novembre 2019

    Sanzione: CENSURA

  • L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale

    Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 41 cdf, già art. 27 codice previgente). Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito. Tale precetto deontologico si riferisce alla intera “assistenza” da parte del legale di controparte a quest’ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa anche alle attività immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria, ancorché il mandato ad litem conferito dal difensore della controparte abbia cessato la sua funzione con la conclusione del grado del processo.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Anceschi, rel. Anceschi), decisione n. 91 del 21 novembre 2019

    Sanzione: CENSURA

  • La violazione degli obblighi deontologici a carico dell’avvocato che subentra nella difesa

    Vìola i doveri di lealtà e correttezza e di colleganza di cui, rispettivamente, agli artt. 19 e 45 del Nuovo Codice Deontologico l’avvocato che, subentrato ad un collega, omette di informare il collega dell’avvenuta sostituzione, né si attiva in alcun modo affinché fossero saldate le spettanze dello stesso.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Pastorelli, rel. Piva), decisione n. 22 del 3 maggio 2018

    Sanzione: CENSURA

  • L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario

    L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente, ex art. 43 cdf (già art. 30 codice previgente).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Pastorelli, rel. Peracino), decisione n. 33 del 3 maggio 2018

    Sanzione: AVVERTIMENTO

  • Chi subentra nella difesa, anche se stragiudiziale, deve subito avvisare il collega sostituito

    Viola i doveri di lealtà, correttezza e colleganza (artt. 19 e 45 CDF) l’avvocato che, essendo subentrato quale nuovo difensore, omette di informare tempestivamente il collega precedentemente incaricato dell’avvenuta revoca dell’incarico, cosicché quest’ultimo proseguiva nella propria attività difensiva; nonché omette di attivarsi affinché venissero soddisfatte le prestazioni svolte dal collega cui era subentrato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Panni, rel. Pantanali), decisione n. 51 del 25 settembre 2017

    Sanzione: AVVERTIMENTO