Tag: cdf (nuovo) art. 16

  • Omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti: il condono fiscale non scrimina l’illecito deontologico

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 ncdf (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72). Peraltro, l’illecito deontologico in parola non è neppure scriminato dall’adesione dell’incolpato all’eventuale condono fiscale, salvo espressa previsione normativa in tal senso (Nel caso di specie, il professionista aveva impugnato la sanzione disciplinare contestando la sussistenza dell’illecito deontologico di omessa fatturazione, per il solo fatto di aver aderito al c.d. “condono tombale”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 9 settembre 2017, n. 113

    NOTA:
    Per una previsione normativa espressa in materia disciplinare, cfr. il D.Lgs. Presidenziale n. 10 del 24 giugno 1946 (Condono di sanzioni disciplinari, amministrative e di polizia), nonché il D.Lgs. n. 95 del 12 febbraio 1948 (Condono di sanzioni disciplinari in occasione della nuova Costituzione dello Stato).
    Sull’inapplicabilità di amnistia, indulto e benefici penali in ambito disciplinare, salvo diversa previsione normativa espressa, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 3 maggio 2016, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 10, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 186, nonché in sede di Legittimità Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 14039 dell’8 luglio 2016.

  • L’omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 ncdf (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 10 luglio 2017, n. 86

  • L’omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 ncdf (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 3 luglio 2017, n. 76

  • L’intempestiva fatturazione dei compensi percepiti

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 ncdf (già art. 16 codice previgente), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 4 aprile 2017, n. 41

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 9 marzo 2017, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 337, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313.

  • L’intempestiva fatturazione dei compensi percepiti

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 ncdf (già art. 16 codice previgente), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 9 marzo 2017, n. 8

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 337, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 11 giugno 2015, n. 84, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 12 dicembre 2014, n. 181, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 8 giugno 2013, n. 96, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 27 settembre 1999, n. 133.

  • L’intempestiva fatturazione dei compensi percepiti

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 15 cdf (ora, 16 ncdf), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante la misura del ritardo, non presa in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313

    NOTA:
    In senso conforme, con specifico riferimento al ritardo della fatturazione, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 11 giugno 2015, n. 84, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 12 dicembre 2014, n. 181, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 8 giugno 2013, n. 96, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 27 settembre 1999, n. 133.

  • L’intempestiva fatturazione dei compensi percepiti

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 15 cdf (ora, 16 ncdf), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante la misura del ritardo, non presa in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 11 giugno 2015, n. 84

    NOTA:
    In senso conforme, con specifico riferimento al ritardo della fatturazione, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 12 dicembre 2014, n. 181, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 8 giugno 2013, n. 96, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 27 settembre 1999, n. 133.

  • L’omessa fatturazione di compensi percepiti

    L’omessa fatturazione di compensi percepiti costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 15 codice deontologico (ora, 16 e 29 ncdf). (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della cancellazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 11 marzo 2015, n. 21

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 59, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Borsacchi), sentenza del 2 marzo 2012, n. 27.

  • L’intempestiva fatturazione dei compensi percepiti

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 15 cdf (ora, 16 ncdf), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante la misura del ritardo, non presa in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 12 dicembre 2014, n. 181

    NOTA:
    In senso conforme, con specifico riferimento al ritardo della fatturazione, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 8 giugno 2013, n. 96, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 27 settembre 1999, n. 133.

  • L’omessa fatturazione vìola il principio di solidarietà

    La rilevanza deontologica della violazione del dovere di adempimento fiscale, previdenziale e contributivo prescinde da un danno all’Erario e non è esclusa dalla successiva regolarizzazione mediante il c.d. ravvedimento operoso (Nel caso di specie, il professionista incassava dei compensi in contanti, che fatturava solo l’anno successivo utilizzando la normativa relativa al c.d. ravvedimento operoso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di mesi tre).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 10 giugno 2014, n. 86