Tag: cdf (prev.) art. 13

  • L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività

    L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all’art. 12 cod. prev.Art. 12 cod. prev. – Dovere di competenza.L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. I. L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività r…Leggi il testo completo → (ora, art. 14 cdfArt. 14 cdf – Dovere di competenzaL’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.Leggi il testo completo →) -che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 13 cod. prev.Art. 13 cod. prev. – Dovere di aggiornamento professionale.È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività. I. L’avvo…Leggi il testo completo → (ora, art. 15 cdfArt. 15 cdf – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continuaL’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente…Leggi il testo completo →)- ha la finalità di garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale (Nel caso di specie, il professionista aveva acquisito n. 30 crediti formativi sui 50 previsti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 14 marzo 2015, n. 53

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 231, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 16 aprile 2014, n. 50.

  • Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua

    L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente (Nel caso di specie, il professionista veniva sottoposto a procedimento disciplinare per non aver maturato, nel corso dell’anno, alcun credito formativo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 16 aprile 2014, n. 50

  • Inammissibile la qlc sul regolamento CNF per la formazione continua

    Le questioni di legittimità costituzionale possono avere esclusivamente ad oggetto le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni (art. 134, co. 1, Cost.), sicché sono inammissibili se sollevate nei confronti dei regolamenti del CNF, che hanno natura regolamentare (Nel caso di specie, l’incolpato sollevava eccezione di asserita illegittimità costituzionale del regolamento 2007 per la formazione professionale continua per ritenuta violazione degli artt. 2, 3, 4 e 33 Cost.).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 16 aprile 2014, n. 50

  • L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività

    Il dovere di competenza di cui all’art. 12 cod. prev.Art. 12 cod. prev. – Dovere di competenza.L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. I. L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività r…Leggi il testo completo → (ora, art. 14 cdfArt. 14 cdf – Dovere di competenzaL’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.Leggi il testo completo →) -che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 13 cod. prev.Art. 13 cod. prev. – Dovere di aggiornamento professionale.È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività. I. L’avvo…Leggi il testo completo → (ora, art. 15 cdfArt. 15 cdf – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continuaL’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente…Leggi il testo completo →)- ha la finalità di garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale (Nel caso di specie, il professionista aveva acquisito nel triennio 2008-2010 soltanto 2 crediti formativi sui 50 prescritti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura in luogo della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due inflittagli dal COA di appartenenza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 231

  • L’ignoranza della legge e la violazione degli obblighi di formazione permanente

    In un sistema normativo enormemente complesso e spesso pletorico come il nostro, la mancata conoscenza di una norma di Legge non può di per sè costituire infrazione al precetto deontologico dell’art. 13 c.d.f.Art. 13 cod. prev. – Dovere di aggiornamento professionale.È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività. I. L’avvo…Leggi il testo completo →, che stabilisce il dovere dell’avvocato di curare la propria preparazione professionale, con particolare riferimento ai settori nei quali svolge la sua attività (Nel caso di specie, il professionista aveva preannunciato un’azione civile nei confronti di un Giudice di Pace, in difetto dei presupposti -oggettivi e soggettivi- stabiliti dalla legge con riferimento all’ammissibilità dell’azione di danni esperibile nei confronti del Magistrato per comportamenti dolosi o gravemente colposi nell’esercizio delle sue funzioni).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Ferina), sentenza del 15 marzo 2013, n. 38

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Violazione art. 51 c.d.f. – Ritardata conoscenza dell’intervenuta modifica della norma deontologica – Irrilevanza

    Deve ritenersi lesivo del dovere di fedeltà e correttezza, e comunque contrario a buona norma di comportamento, il contegno del professionista che assuma un incarico difensivo contro un ex cliente del quale si siano curati gli interessi, con la possibilità di fare uso di informazioni acquisite nello svolgimento del precedente mandato.
    Deve ritenersi priva di fondamento alcuno l’eccezione di non conoscenza di una norma del codice deontologico, atteso che tali norme hanno valore ricognitivo del comune sentire della classe forense e, quindi, di condotte già ampiamente consolidate per prassi generale nell’ambito dell’esercizio professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di L’aquila, 25 giugno 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. TACCHINI), sentenza del 18 luglio 2011, n. 107

  • Avvocato – Norme deontologiche – Mancanza patrocinio dinanzi Corte di Cassazione – Predisposizione ricorso – Illecito deontologico – Insussistenza – Fattispecie.

    Il professionista che, su incarico della cliente, predisponga un ricorso per Cassazione pur non essendo ancora ammesso al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e che, pur consapevole di contrastanti orientamenti giurisprudenziali sull’ammissibilità del ricorso per Cassazione sottoscritto soltanto dalla parte offesa, depositi il ricorso successivamente dichiarato inammissibile per tale ragione, non viene meno al fondamentale dovere di rendersi affidabile, per avere accettato un incarico senza averne titolo in violazione degli artt.8, 12 e 13 c.d., laddove, prima dell’assunzione dell’incarico, comunichi alla cliente la circostanza di essere privo del patrocinio, nonché la possibilità che il ricorso sia sottoscritto da un altro avvocato abilitato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 febbraio 2005).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 29 dicembre 2006, n. 210

  • Art. 13 – Dovere di aggiornamento professionale.

    E’ dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività.
    I. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
    II. E’ dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.