Il COA di Torino chiede quali siano i limiti allo svolgimento della professione da parte degli Avvocati Stabiliti. In particolare si vuole sapere: 1a) se l’Avvocato Stabilito possa essere nominato sostituto processuale ex art. 97, co.4, c.p.p.; 1b) se l’Avvocato Stabilito possa essere nominato sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. da avvocato diverso da quello con il quale abbia dichiarato d’agire d’intesa; 2) se l’Avvocato Stabilito possa assumere autonomamente mandato professionale o debba farlo congiuntamente con l’avvocato con il quale abbia dichiarato d’agire d’intesa; 3) se l’Avvocato Stabilito abbia l’onere di compiere attività ulteriori oltre a quella professionale; 4) se l’Avvocato Stabilito possa mantenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti; 5) se l’Avvocato Stabilito possa essere ammesso a sostenere l’esame di abilitazione professionale.

In risposta ai quesiti posti, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che: 1) l’Avvocato Stabilito, ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 98/5/CE e degli artt. 4 e 8 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, potendo svolgere le stesse attività professionali dell’avvocato che esercita con il corrispondente titolo nello Stato […]

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