Sull’istanza di ricusazione di tutti i componenti del CNF non decide la Cassazione

In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, nel caso che l’incolpato abbia presentato tante istanze di astensione e/o ricusazione quanti sono i componenti del C.N.F. chiamati a decidere sul ricorso, proposto contro la decisione del Consiglio locale dell’ordine forense che abbia condannato a pena disciplinare l’incolpato, il potere decisorio in ordine a tali istanze non spetta alla Corte di cassazione ma, ai sensi dell’art. 49 del RDL n. 1578 del 1933, allo stesso Consiglio nazionale forense, non potendo trovare applicazione in tale caso l’art. 68 cod. proc. pen. previgente, applicabile solo al procedimento disciplinare davanti al CSM (In applicazione di tale principio le SS. UU. della Corte di cassazione hanno dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla decisione del CNF di trasmettere alle dette SS.UU. le istanze di astensione e/o ricusazione contro i componenti dello stesso organo in sede disciplinare, presentate dall’incolpato, ed hanno affermato che, ove tale organo ritenga che la previsione di legge applicabile debba formare oggetto di questione di legittimità costituzionale, sia sotto il profilo della partecipazione alla decisione sull’istanza di ricusazione di giudici che sono stati ricusati con altra istanza presentata nel medesimo processo, sia sotto il profilo della impossibilità di funzionamento dell’organo giurisdizionale per l’assenza di meccanismi di sostituzione dei giudici ricusati, un tale organo conservi il potere di sollevarla davanti alla Corte costituzionale senza pregiudizio della decisione di merito).

Cassazione Civile, 27 luglio 2004, n. 14167, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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