Nel procedimento innanzi al Consiglio nazionale forense, in sede di ricorso contro le deliberazioni del Consiglio dell’ordine territoriale, qualora l’incolpato abbia avanzato istanza di ricusazione di alcuni dei componenti dell’organo decidente, la competenza a decidere è del medesimo Consiglio nazionale forense; ai sensi dell’art. 53 cod. proc. civ. è, però, necessario, pena la nullità dell’attività svolta, che del collegio che decide sull’istanza di ricusazione non facciano, comunque, parte i componenti ricusati. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 29 Maggio 2006)
Cassazione Civile, sez. Unite, 16-11-2007, n. 23729- Pres. CORONA Rafaele- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio- P.M. PALMIERI Raffaele – S.N. c. CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
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