Sul divieto del terzo mandato consecutivo

L’espressione «due mandati consecutivi», di cui all’art. 3 della legge n. 113/2017, deve intendersi riferita anche ai mandati espletati anche soltanto parzialmente prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far data dall’entrata in vigore della legge n. 113 del 2017, e fin dalla sua prima applicazione in forza dell’art. 17, comma terzo, della stessa legge, non erano eleggibili gli avvocati che avessero già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio, ai sensi del comma quarto del medesimo art. 3) di componente del consiglio dell’ordine, anche se solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi n. 247 del 2012 e 113 del 2017.

Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 8566 del 26 marzo 2021

Giurisprudenza Cassazione

Related Articles

0 Comment