La perdita di guadagno costituisce naturale conseguenza della sospensione disciplinare dall’esercizio professionale, sicché non può integrare il requisito del periculum in mora richiesto per la sospensione cautelare della decisione disciplinare stessa (Nel caso di specie, l’avvocato aveva invocato la sospensione dell’efficacia esecutiva della sanzione disciplinare adducendo di essere l’unico percettore di reddito nell’ambito familiare).
Corte di Cassazione (pres. Di Amato, rel. Bianchini), SS.UU, ordinanza n. 15669 del 28 luglio 2016
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 15669 del 28 Luglio 2016 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 270 del 31 Dicembre 2015
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