In tema di sospensione cautelare, il fatto che la notizia sia stata pubblicata da un solo giornale e per un’unica volta non basta di per sè ad escludere il c.d. strepitus fori, giacché la rilevanza mediatica suscitata dal comportamento imputato al professionista non deve essere misurata esclusivamente sulla base del numero degli articoli pubblicati sulla vicenda (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Napoli, rel. Galletti- sentenza n. 336 del 21 settembre 2024).
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 11464 del 1° maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 11464 del 01 Maggio 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 336 del 01 Maggio 2025
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