L’istituto della sospensione cautelare -a differenza della sospensione sanzione (o pena disciplinare), pur configurata nelle norme del R.D.L. del 1933- trova le sue ragioni nella esigenza di elidere lo “strepitus fori” che può conseguire alla contestazione di un reato a carico del professionista ed assegna al Consiglio dell’Ordine locale il potere di valutarne l’opportunità, in un’ottica di concreta valutazione dello “strepitus fori” e di bilanciamento tra le ragioni di tutela della immagine di integrità morale della categoria e le ragioni del professionista.
Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 3184 del 9 febbraio 2015
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 3184 del 09 Febbraio 2015 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 1 del 13 Gennaio 2014
0 Comment