Solo al termine del procedimento di stabilimento con successiva integrazione, l’avvocato stabilito può chiedere di essere integrato con il titolo di avvocato italiano

L’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo ai fini dell’esercizio permanente della professione di avvocato con il titolo professionale di origine non determina, ancora, l’acquisizione del titolo di avvocato, tanto è vero che, nell’esercizio della professione, l’avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato. Inoltre, nell’esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. Infatti, l’integrazione della professione di avvocato e l’esercizio di questa con il corrispondente titolo si realizzano soltanto con la iscrizione nell’albo degli Avvocati, che è subordinata alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 12 D.Lgs. n. 96/2001.

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Giusti), SS.UU., sentenza n. 5306 del 28 febbraio 2024

abc, Giurisprudenza Cassazione

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