L’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo ai fini dell’esercizio permanente della professione di avvocato con il titolo professionale di origine non determina, ancora, l’acquisizione del titolo di avvocato, tanto è vero che, nell’esercizio della professione, l’avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato. Inoltre, nell’esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. Infatti, l’integrazione della professione di avvocato e l’esercizio di questa con il corrispondente titolo si realizzano soltanto con la iscrizione nell’albo degli Avvocati, che è subordinata alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 12 D.Lgs. n. 96/2001.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Giusti), SS.UU., sentenza n. 5306 del 28 febbraio 2024
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 5306 del 28 Febbraio 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 41 del 25 Marzo 2023
0 Comment