In sede di legittimità, sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Nel caso di specie, il giudice disciplinare aveva stigmatizzato il comportamento processuale dell’incolpato. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto- sentenza del 7 marzo 2016, n. 34).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 961 del 17 gennaio 2017
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 961 del 17 Gennaio 2017 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 34 del 07 Marzo 2016
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