Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C, ai sensi dell’art. 36 co. 6 L. n. 247/2012 (già art. 56, comma 3, del r.d.l. n. 1578 del 1933), soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salvo il caso di sviamento di potere e nei limiti della ragionevolezza, la correttezza nella scelta della sanzione da applicare non è di per sé censurabile in sede di legittimità. Sotto quest’ultimo profilo e nella vigenza dell’attuale formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è, pertanto, consentito un sindacato limitato al rilievo di quella anomalia motivazionale (“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”) che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze.
processuali.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 14699 del 31 maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 14699 del 31 Maggio 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 25 del 17 Febbraio 2025
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