Sanzione disciplinare: la mancata concessione delle attenuanti da parte del CNF non può essere oggetto di impugnazione in Cassazione

L’apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all’incolpato, rilevante ai fini della scelta della sanzione opportuna, ai sensi dell’art. 22 del codice deontologico forense, è rimesso all’Ordine professionale, ed il controllo di legittimità sull’applicazione di tale norma non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nel giudizio di adeguatezza della sanzione irrogata, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all’individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato la sentenza del CNF lamentando la mancata concessione delle attenuanti. In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha rigettato il motivo di gravame).

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Valitutti), SS.UU, sentenza n. 35459 del 19 novembre 2021

Giurisprudenza Cassazione

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