Sanzione disciplinare del praticante e, per il medesimo fatto, successivo rigetto della domanda di iscrizione all’albo: escluso il divieto di ne bis in idem

Il diniego di iscrizione all’Albo degli avvocati per difetto del requisito soggettivo della condotta specchiatissima ed illibata (ora, irreprensibile) non costituisce una misura afflittiva tale da rendere operante la regola del divieto del “ne bis in idem”, per essere stata una stessa condotta già in precedenza disciplinarmente e penalmente sanzionata, e conseguentemente precludere una nuova ed ulteriore valutazione di quel contegno ai fini del rigetto della domanda di iscrizione all’albo (Nel caso di specie, il ricorrente lamentava l’asserita illegittimità del diniego di iscrizione all’albo degli avvocati sulla base del medesimo fatto – ovvero una condanna in sede penale – che a suo tempo era stato già utilizzato a fini disciplinari per infliggere all’allora praticante la sospensione dall’esercizio professionale per 12 mesi).

Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 25368 del 1 dicembre 2014

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), decisione del 27 giugno 2011, n. 92, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BAFFA), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 227,

Giurisprudenza Cassazione

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