È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nella parte in cui dispone il divieto di cancellazione dall’albo dell’avvocato durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, senza prevedere deroghe al divieto stesso, in quanto non è percorribile la strada di una interpretazione della disposizione conforme a Costituzione.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Mancino), SS.UU., ordinanza n. 19197 del 12 luglio 2024
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 19197 del 12 Luglio 2024 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 23 del 07 Marzo 2023
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