Rilevanza disciplinare della condotta – Apprezzamento – Competenza esclusiva degli organi disciplinari forensi – Sussistenza – Controllo in sede di legittimità – Limiti – Fattispecie.

Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale (nella specie, atti lesivi del decoro e della dignità professionali) è rimessa all’ordine professionale e il controllo di legittimità sull’applicazione di tali norme non consente alla S.C., se non nei limiti della valutazione di ragionevolezza, di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense, tramite una riformulazione o ridefinizione delle condotte esaminate, nell’enunciazione delle ipotesi di illecito. (Principio espresso con riferimento al caso di un legale giudicato colpevole, in via definitiva, del reato di cui all’art. 609 bis, comma 3, c.p). (mass.uff.)

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Rossetti), sentenza n. 26369 del 10 ottobre 2024

Giurisprudenza Cassazione

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