Ricorso per cassazione e deposito di copia della sentenza del CNF impugnata

Il ricorso del P.G. presso la Corte d’appello avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, in materia d’iscrizione agli albi tenuti dai Consigli dell’ordine degli Avvocati, proposto ai sensi dell’art. 56, primo e terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere presentato, a pena d’inammissibilità, unitamente alla copia della decisione impugnata e all’originale della notificazione dell’atto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Consiglio Nazionale Forense e al professionista della cui iscrizione si discute, nei quindici giorni successivi alla notificazione ai sensi del secondo comma dell’art. 66 del r.d.l. 22 gennaio 1934, n. 37. Tale onere di deposito a carico del ricorrente ha una natura autonoma rispetto alla successiva previsione di acquisizione officiosa del fascicolo d’ufficio, prevista nel successivo art. 67, essendo palesemente finalizzato alla necessità di accertare la piena osservanza del termine perentorio per la proposizione del ricorso, di cui all’art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933. (Dichiara inammissibile, Cons. Naz. Forense Roma, 19/12/2008)

Cassazione Civile, sez. Unite, 18 aprile 2011, n. 8808- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MACIOCE Luigi- P.M. CENICCOLA Raffaele

Giurisprudenza Cassazione

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