Anche in tema di impugnazione delle sentenze disciplinari del CNF, il motivo di gravame è inammissibile ove sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe dovuto essere prospettato come un autonomo motivo, laddove la formulazione del mezzo non permetta di cogliere con chiarezza i rilievi prospettati onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essi fossero stati articolati in motivi diversi, singolarmente numerati.
Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 19526 del 23 Luglio 2018 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 408 del 31 Dicembre 2016
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