Ricorso in Cassazione: impugnazione inammissibile se manca l’esposizione dei fatti oggetto di procedimento disciplinare

Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 n. 3 c.p.c., dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato il gravame proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza n. 8 del 3 aprile 2019).

Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Oricchio), SS.UU, sentenza n. 31270 del 29 novembre 2019

abc, Giurisprudenza Cassazione

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