Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, fissato dall’art. 366 comma primo, n. 3 cod. proc. civ. per il ricorso per Cassazione a pena di inammissibilità, trova applicazione anche con riguardo al ricorso proposto avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, tenuto conto che tale ricorso è assoggettato alle comuni regole del codice di procedura civile che non siano espressamente derogate e che la prescrizione normativa è volta a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio. Affinché il requisito anzidetto possa ritenersi soddisfatto è necessario che il contenuto del ricorso sia tale da consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o ad altri atti di possesso, pur non richiedendosi che la struttura del ricorso enuclei una premessa a se stante in fatto, sempreché gli elementi essenziali del fatto emergano con sufficiente precisione dal contesto dei motivi del ricorso.
Cassazione Civile, sentenza del 19 marzo 1997, n. 2434, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Bibolini GC- P.M. Leo A (Conf.)
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