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- numero: 28
- anno: 2018
- numero: 28
- anno: 2018
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- Il COA di Pescara pone il quesito circa la necessità o meno di provvedere all’esecuzione delle sanzioni c.d. formali non soltanto mediante annotazione nel fascicolo personale dell’iscritto, ai sensi dell’art. 35, comma 3, Reg. CNF n. 2/14, ma anche a mezzo invio al condannato di una lettera del Presidente del COA che espliciti i contenuti di legge di dette pene disciplinari.
Consiglio Nazionale Forense (Picchioni Giuseppe), parere n. 28 del 23 Maggio 2018 - I presupposti della “nuova” sospensione cautelare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Merli Enrico), sentenza n. 28 del 12 Aprile 2018 - Sospensione cautelare: la nuova disciplina opera anche per fatti precedenti al 2015
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Merli Enrico), sentenza n. 28 del 12 Aprile 2018 - La sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Merli Enrico), sentenza n. 28 del 12 Aprile 2018 - La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato (e ciò non contrasta con il principio di presunzione di innocenza)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Merli Enrico), sentenza n. 28 del 12 Aprile 2018 - Nuova sospensione cautelare: il CDD ha il potere-dovere di valutare lo strepitus fori
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Merli Enrico), sentenza n. 28 del 12 Aprile 2018 - Il richiamo verbale presuppone l’accertamento di un illecito deontologico e ha carattere afflittivo
CDD di Genova (pres. Baudinelli Eugenia Laura, rel. De Santis Fabio), decisione n. 28 del 26 Marzo 2018