Chiavi di ricerca:
– numero: 77
– anno: 2016
– numero: 77
– anno: 2016
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Il COA di Massa Carrara pone il seguente quesito: “Se sussista l’incompatibilità tra l’iscrizione all’Albo degli Avvocati e l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, posto che l’art. 2 comma 6 della L. 247/2012 stabilisce che ‘…è comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata’, e, l’art. 18 comma unico lett. d) sancisce che ‘la professione di avvocato è incompatibile: …d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.
Consiglio Nazionale Forense (Salazar Michele), parere n. 77 del 22 Giugno 2016
La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Savi Stefano), sentenza n. 77 del 14 Aprile 2016