In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, non viola gli obblighi derivanti dal rapporto di colleganza (di cui all’art. 22 del codice deontologico forense) l’avvocato che, avuta – in assenza della comunicazione del cancelliere di cui all’art. 136 cod. proc. civ. – conoscenza del dispositivo di una sentenza favorevole al proprio rappresentato, ometta di fare parte di tale dispositivo il collega di controparte e, chiesta copia autentica della sentenza (completa di motivazione), la notifichi all’altra parte. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 18/05/2009)
Cassazione Civile, sez. Unite, 23 dicembre 2009, n. 27214- Pres. Vittoria Paolo- Est. Finocchiaro Mario- P.M. Martone Antonio
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