Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine (art. 62, co. 10, L. n. 247/2012). A tal fine, l’art. 17, co. 15, L. n. 247/2012, nello stabilire che l’avvocato cancellato dall’albo “ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione” indirettamente individua anche la riparazione del danno come presupposto per la reiscrizione, giacché il mancato ristoro costituisce indice negativo ai fini del giudizio prognostico relativo alla recuperata affidabilità del professionista.
Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Crucitti), SS.UU., sentenza n. 22511 del 26 luglio 2023
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 22511 del 26 Luglio 2023 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 180 del 21 Ottobre 2022
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