In base al capo IV del D.LGS.LGT. n. 382 del 1944, per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale Forense occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compresi il presidente ed uno dei vicepresidenti; con la conseguenza che, avendo l’art. 1 D.LGS.PRES. n. 6 del 1946 ridotto ad uno per ogni distretto di corte d’appello il numero dei componenti del Consiglio Nazionale Forense, sono valide le delibere da questo adottate con la presenza di almeno sette componenti.
Cassazione Civile, sentenza del 06 giugno 2003, n. 9075, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Bonomo M- P.M. Maccarone V (parz. Diff.)
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