Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare (che ai sensi dell’art. 44, co. 1, del citato R.D.L. è obbligatorio) abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurarsi del procedimento penale.
Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Perrino), SS.UU, sentenza n. 8313 del 25 marzo 2019
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 8313 del 25 Marzo 2019 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 109 del 12 Settembre 2018
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